Controlli e liti

Auto di lusso vendute sotto il valore normale: l’acquirente versa l’Iva

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

La cessione di automobili di lusso che soddisfi i requisiti e le condizioni poste dall’articolo 60-bis del Dpr 633/1972 comporta che il cessionario sia responsabile in solido per il versamento dell’Iva non corrisposta dal cedente. Lo ha precisato la Ctp di Milano che nella sentenza 628/3/19 (presidente Locatelli, relatore Chiametti) si è pronunciata in un caso del tutto particolare, in cui l’agente della riscossione ha notificato alla società acquirente una cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento Iva emesso nei confronti del cedente e divenuto definitivo.

La pronuncia dei giudici milanesi si basa sull’applicazione del disposto normativo di cui all’articolo 60-bis citato, il cui intento è quello di contrastare le frodi Iva mediante la previsione di un meccanismo di solidarietà passiva del cessionario nel pagamento del tributo non versato dal cedente, in presenza di precise circostanze anomale predeterminate per legge. La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2005, regola espressamente la solidarietà in campo Iva per una serie limitata di operazioni di cessione dei beni ritenute a rischio, individuate dal Dm 22 dicembre 2005. Nel dettaglio, affinché sia applicabile la solidarietà:

la cessione deve avvenire tra due soggetti passivi Iva;

deve ricorrere il mancato versamento dell’imposta da parte del cedente;

le operazioni devono avere a oggetto beni ceduti a un corrispettivo inferiore al valore normale degli stessi;

le cessioni devono riguardare beni individuati dal Dm 22 dicembre 2005 (tra cui, appunto, gli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi);

deve sussistere una frode Iva.

In presenza di questi requisiti scatta la solidarietà passiva del cessionario. Quest’ultima opera ex lege al verificarsi delle condizioni sopra riportate, senza che sia necessaria l’emissione di un atto di accertamento in capo a tale soggetto. Al contrario, sarà necessaria la presenza di un atto impositivo in capo al cedente, obbligato principale al versamento dell’imposta.

Nel caso di specie, i giudici milanesi hanno rilevato la fondatezza della cartella di pagamento notificata alla società cessionaria e derivante dall’avviso di accertamento emesso in capo alla cedente divenuto definitivo. In particolare, la Ctp ha valorizzato la circostanza per cui le auto di lusso sono state cedute a un prezzo inferiore al valore normale. Sul punto, il contribuente ha eccepito che le vetture contestate fossero delle cosiddette “Km 0”, per loro natura caratterizzate da forti scontistiche e conseguenti riduzioni di prezzo.

Tuttavia i giudici, richiamando la nozione di valore normale fornita dallo stesso decreto Iva - ossia l’importo che il cessionario corrisponde al cedente in condizioni di libera concorrenza - hanno affermato che il contribuente non ha fornito la prova documentale che il prezzo inferiore dei beni sia stato determinato in ragione di eventi o situazioni oggettivamente rilevabili. Così la società contribuente non ha dato alcuna prova di «eventi o situazioni di fatto» che abbiano inciso sulla determinazione del prezzo, con la conseguente pattuizione di un prezzo inferiore al valore normale.

Ctp di Milano sentenza 628/3/19

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