L'esperto rispondeAdempimenti

Auto usata venduta in Tunisia, rimborso Iva con fattura vistata dalla Dogana e nota di credito

Procedure rafforzate per contrastare le frodi

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di Gabriele Ferlito

La domanda

Un concessionario vende un’auto radiata in Tunisia, a un privato tunisino; la fattura è imponibile più Iva. Quando sarà pronto il trasporto dell’auto, e quindi la bolla doganale di esportazione verso la Tunisia, il concessionario dovrà emettere una nota di credito di sola Iva nei confronti della persona fisica tunisina, in seguito a sua richiesta. Nella fattura si dovrà indicare l’articolo 15, del decreto Iva, D. P. R. 633/1972, o altra dicitura?
A.B. – Verona

Dalla descrizione del quesito, sembra di capire che si sia in presenza della vendita di un veicolo usato da parte di un soggetto passivo Iva italiano a un soggetto privato residente in un Paese extra Ue, con trasporto del bene a cura dell’acquirente (esportazione indiretta). In questo caso, è possibile applicare il regime di non imponibilità Iva, il quale è tuttavia subordinato alla prova dell’avvenuta esportazione dei beni ceduti entro 90 giorni dalla consegna. Pertanto, se il cessionario non restituisce al cedente un esemplare della fattura vistata dalla Dogana di uscita della Ue entro il sopra indicato termine, il cedente dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione, applicando l’Iva relativa. Considerata la scarsa affidabilità in tal senso dei privati consumatori, l’iter che spesso viene percorso (e che sembra quello adottato nella fattispecie descritta nel quesito) prevede l’emissione della fattura con Iva al momento della vendita, così che l’acquirente abbia tutto l’interesse a restituire la fattura con il “visto uscire” apposto dalla Dogana Ue di uscita. Ottenuta la documentazione, l’azienda italiana cedente rimborsa al privato consumatore extra Ue l’Iva anticipata in occasione dell’acquisto, emettendo una nota di credito ex articolo 26, comma 2, del decreto Iva, Dpr 633/1972, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione (in alternativa, può presentarsi istanza di rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto impositivo).

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