Autoliquidazione ma attenzione al rischio-sanzioni
La grande novità della voluntary-bis consiste nella possibilità per il contribuente di autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti, beneficiando delle sanzioni ridotte già previste per la prima versione della disclosure (che invece aumentano quando il contribuente lascia fare i calcoli all’Agenzia). Ciò tuttavia a fronte di un maggior rischio a carico del contribuente e del professionista incaricato. Infatti, se il contribuente decide per l’autoliquidazione ma da un controllo successivo dell’Agenzia dovesse emergere un versamento insufficiente, è prevista una sanzione addizionale del 3% o del 10% a seconda che il minore versamento sia inferiore o superiore al 10% delle ritenute e imposte sostitutive e relative sanzioni e interessi, o al 30% del dovuto in caso di altre imposte (vedi altro articolo in pagina).
A tal fine, nella sezione V del modello di adesione alla procedura dovranno essere indicati oltre ai maggiori imponibili, anche le imposte e le sanzioni. Sono previsti anche specifici righi per l’indicazione dell’Ivie e dell’Ivafe, dovute a partire dal 2012. Per le sanzioni, nelle istruzioni al modello viene specificato che non si applica il principio del favor rei, quindi secondo l’agenzia delle Entrate in caso ad esempio di dichiarazione infedele la misura minima sarà pari al 100% della maggiore imposta e non al 90% (misura post riforma delle sanzioni amministrative).
Sembra invece possibile, sempre secondo quanto indicato nelle istruzioni, applicare il cumulo giuridico, prevedendo una definizione ad un terzo della intera sanzione da monitoraggio fiscale risultante dal cumulo, senza lo sbarramento del terzo dei minimi edittali anno per anno, che di fatto ne vanificava i benefici (vedi istruzioni sub sezione II).
Ai fini dell’autoliquidazione saranno poi da versare anche gli interessi relativamente ai quali le istruzioni al modello di adesione anticipano la pubblicazione sul sito dell’Agenzia di chiarimenti puntuali sulle modalità di calcolo. Invero le complicazioni abbracciano tutti i conteggi (per imposte, sanzioni e contributi) e questo renderebbe consigliabile l’elaborazione di un software ad hoc da parte dell'agenzia che “dialoghi” con quello delle dichiarazioni, posto che si dovrà procedere ad una vera e propria riliquidazione di queste ultime.
Per chi autoliquida è possibile optare, nell’istanza di adesione, per la comunicazione dell’avvenuta conclusione della procedura a seguito del versamento del dovuto direttamente alla Pec del professionista.
Con riferimento al versamento degli importi dovuti, il provvedimento chiarisce che nel modello F24 con cui i contribuenti effettuano il pagamento spontaneo dovranno essere indicati il “codice atto” e il “codice ufficio” riportati nella ricevuta di trasmissione del modello di istanza, oltre ai “codici tributo” distinti per ogni annualità, istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all’adesione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.