Professione

Autonomi, la riforma fiscale occasione per rivedere le regole di determinazione del reddito

Da eliminare le tante storture accumulate nel tempo su beni strumentali e Stp

di Dario Deotto

La previsione di un reddito determinato in base a “una cassa effettiva” per almeno le piccole realtà d’impresa deve portare, necessariamente, anche ad una rivisitazione delle regole di determinazione del reddito per gli esercenti un’arte e una professione (articolo 54 del Tuir).
Reddito quest’ultimo che già nel tempo ha subito un percorso di avvicinamento a quello d’impresa; si pensi alla rilevanza (nel reddito di lavoro autonomo) di plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali, così come all’assoggettamento ad imposizione del corrispettivo percepito a seguito della cessione della clientela.
Nella stessa direzione si rileva anche l’introduzione delle società tra professionisti (Stp), che, oramai è pacifico, producono reddito d’impresa.
In sostanza, se “reddito effettivo per cassa” dev’essere per le piccole imprese è opportuno che “reddito effettivo per cassa” sia anche per i professionisti. Infatti, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo sono attualmente presenti, accanto alle principali poste che vengono determinate in base al principio di cassa, una miriade di “estrogeni tributari” che hanno reso nel tempo l’articolo 54 del Tuir una sorta di irragionevole rompicapo.
Basti pensare alla previsione secondo la quale i canoni di leasing immobiliare sarebbero deducibili mentre gli ammortamenti no. E a tutte le controverse interpretazioni della prassi (l’ultima nella risposta a interpello delle Entrate 209/2020), secondo le quali, ad esempio, anche la cessione di un contratto di leasing rappresenterebbe una cessione di un elemento immateriale.
In una prospettiva di determinazione del “reddito effettivo per cassa” per le piccole imprese è opportuno, dunque, che si intervenga in tal senso anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Va valutato soltanto – e questo anche per le piccole imprese - se sia il caso di mantenere la rilevanza reddituale di ammortamenti e plus-minusvalenze, così come qualche ragionamento va fatto sul Tfr dei dipendenti. Ma tutte le altre poste inerenti all’attività – sia per piccole imprese che per professionisti – è opportuno che vengano determinate in base a quanto è stato effettivamente incassato e pagato, di modo che il contribuente possa corrispondere l’imposizione con le reali risorse a disposizione.
Nell’ottica di uniformare le regole di determinazione del reddito per piccole imprese e professionisti è anche auspicabile che si intervenga, finalmente, sui processi aggregativi dei professionisti, in questo momento storico sempre più necessari.
Va stabilito al più presto un regime di neutralità fiscale (come accade per le aziende) di talune operazioni di riorganizzazione degli studi professionali. Non appare coerente, infatti, che venga previsto dall’ordinamento un regime di neutralità fiscale per le (sole) operazioni straordinarie d’impresa, mentre si pretenda – perlomeno dalla prassi – che i processi aggregativi degli studi professionali vengano sottoposti ad imposizione, e questo, in particolare, anche quando l’attività economica continua ad essere svolta dai medesimi professionisti, seppure con una diversa configurazione societaria: è il caso della trasformazione da studio associato o società semplice in Stp (o Sta).
Occorre quindi stabilire normativamente la neutralità fiscale delle trasformazioni degli studi associati in Stp (e Sta) e – almeno - dei conferimenti in Stp (e Sta) dei singoli studi professionali.

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