Autotrasportatori, i ristori per il ponte Morandi hanno rilevanza fiscale
La risposta a interpello 98: gli aiuti hanno natura di conto esercizio e concorrono all'imponibile. Tassazione per competenza o per cassa nel caso di contribuenti in semplificata
I ristori destinati agli autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova hanno natura di contributi in conto esercizio e pertanto assumono rilevanza ai fini fiscali. Lo precisa la risposta 98/2021 a una istanza di interpello, pubblicata l’11 febbraio, nella quale un contribuente chiedeva che natura avessero le provvidenze ricevute a norma del Dl 109/2018, considerato che nella legge non era precisato.
Il Dl 109/2018 è stato emanato per garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall’evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali. In particolare, l’articolo 5, comma 3 del decreto, aveva autorizzato, per l’anno 2018, una spesa pari a 20 milioni di euro per consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori consistenti nella forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.
Le tipologie di spese ammesse al ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori erano state demandate ad un decreto, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 gennaio 2019 (Dm Infrastrutture e Trasporti del 24 dicembre 2018).
L’articolo 3 del decreto includeva tra i beneficiari del ristoro le imprese iscritte all’albo dell’autotrasporto esercenti attività per conto di terzi, in base all’articolo 40 della legge 298/1974.
Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardavano i viaggi (chiamati “missioni”) con origine e/o destinazione il Comune e il Porto di Genova che comportavano l’attraversamento del nodo urbano nonché i viaggi sul territorio nazionale che comportavano la forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi stante l’impossibilità di attraversamento del Ponte Morandi. Per accedere al contributo era necessario presentare una domanda per ogni singola missione di viaggio; la misura unitaria del contributo veniva determinata in misura pari all’ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni totali comunicate.
Per il contribuente che aveva presentato l’istanza di interpello, tali contributi dovevano essere esclusi da tassazione, anche alla luce del fatto che all’atto dell’erogazione non era applicata alcuna ritenuta. Al contrario, l’Agenzia conclude per la rilevanza fiscale sulla base di due elementi: la circostanza che il contributo fosse finalizzato a ristorare le maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori, gli attribuisce natura di contributo in conto esercizio che, come previsto dall’articolo 85 del Tuir è considerato ricavo di esercizio. Inoltre, l’ufficio rilevava l’assenza di una norma che escluda la concorrenza alla formazione del reddito.
Quindi i contributi ricevuti concorrono alla formazione del reddito; trattandosi di ricavi, la tassazione deve avvenire per competenza o per cassa per i contribuenti in semplificata.