Avvisi bonari, cartelle e adesioni: quando i termini sono sospesi (e quando bisogna pagare)
Una bussola per comprendere limiti ed effetti delle sospensioni previsti dal Dl 18/2020
● Cartelle di pagamento
I pagamenti che derivano dalle cartelle di pagamento, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio, sono sospesi e differiti a giugno (articolo 68 del Dl 18/2020). E questo vale anche per le rate della dilazione dei ruoli ex articolo 19/602 in quanto la norma si riferisce ai versamenti «derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione», senza individuare il periodo in cui le cartelle sono state «emesse». Per l’impugnazione delle cartelle (60 giorni), se il termine risulta pendente tra il 9 marzo e il 15 aprile, si fruisce della sospensione dei termini fino al 15 aprile.
● Adesioni, acquiescenze, definizioni delle sanzioni (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997), derivanti da atti che possono fruire della sospensione dei termini di impugnazione
Per il pagamento, non c’è alcuna sospensione e/o differimento previsto dal Dl 18/2020, però occorre considerare che il pagamento va effettuato entro il termine di presentazione del ricorso (per l’adesione valgono le regole stabilite dall’articolo 8 del Dlgs 218/1997). Per cui, se l’atto per il quale l’eventuale ricorso fruisce della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile, anche il pagamento segue il termine entro il quale può essere presentato il ricorso (per l’adesione occorre considerare le specifiche regole dell’articolo 8 del Dlgs 218/1997). L’eventuale impugnazione fruirà della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile.
● Adesioni, acquiescenze, definizione delle sanzioni derivanti da atti che non possono fruire della sospensione dell’impugnazione - così come avvisi bonari, conciliazioni giudiziali
Non c’è alcuna sospensione o differimento per il pagamento (nemmeno per eventuali rate).
● Processi verbali di contastazione (Pvc)
Non c’è alcuna sospensione specifica per i 60 giorni entro i quali produrre osservazioni e richieste. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini fino al 31 maggio dell’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria (articolo 67), e del fatto che non si tratta di un termine perentorio per il contribuente, quest’ultimo può presentare le memorie e osservazioni anche dopo i 60 giorni, comunque entro il 31 maggio (potendo «potenzialmente» l’ufficio presentare l’atto di accertamento a partire dal 1° giugno).