Controlli e liti

Bancarotta fraudolenta, la procura speciale vale se utilizzata

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di Romina Morrone

Bancarotta fraudolenta: l’esistenza di procura speciale ad negotia rilasciata da una società non basta per affermare il ruolo di amministratore di fatto e la sua responsabilità in caso di fallimento, ma è necessario provare che la procura sia stata effettivamente utilizzata. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 547 del 5 gennaio .

La Corte d’appello ha riformato in parte la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (anche) l’amministratore di fatto di una srl dichiarata fallita l’1 giugno 2005, accusato di aver sottratto ingenti somme di denaro (crediti sociali) e mezzi industriali alla massa fallimentare. L’uomo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando (tra l’altro) che la sentenza impugnata lo aveva ritenuto responsabile a seguito della mera esistenza, in atti, di una procura speciale del 13 dicembre 2004 che lo nominava institore, ma senza alcuna verifica di una sua effettiva condotta gestoria. La Corte ha accolto le sue doglianze.

I giudici di piazza Cavour hanno dato atto che la sentenza di appello non aveva motivato adeguatamente in relazione all’esercizio della funzione di amministratore di fatto da parte dell’uomo, limitandosi ad approvare la valutazione del giudice di merito sulla base dell’esistenza di una procura speciale rilasciata in suo favore poco prima del fallimento. Invece, per la configurabilità della veste di amministratore di fatto ex art. 2639 c.c., applicabile anche ai reati fallimentari (Cassazione, n. 39535/12), la Corte ha precisato che occorreva l’esercizio, continuativo e non occasionale, da parte di tale soggetto, di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto e il godimento di autonomia decisionale non subordinata al consenso degli stessi amministratori.

L’esercizio di tali funzioni poteva emergere anche a seguito di una procura ad negotia se quest’ultima, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, era sintomatica dell’esistenza del potere, ampio e autonomo, di esercitare attività gestoria in modo non episodico e occasionale (Cassazione, n. 2793/15). Nella fattispecie al suo esame, la Cassazione ha sottolineato che, nella sentenza impugnata, si faceva sì riferimento ad un’ampia procura conferita dall’amministratore di diritto ma, tuttavia, vi era difetto di motivazione circa se, quando e come la stessa era stata utilizzata dall’imputato, socio al 90% e già amministratore unico della srl dal 24 luglio 2000 al 18 novembre 2004, prima di essere sostituito in tale veste.

E, inoltre, neppure in sede istruttoria, dalle deposizioni rese dai commercialisti che avevano collaborato con la società prima del rilascio della procura e che avevano curato il cambio di amministrazione, era stato provato che l’uomo aveva svolto attività o adottato scelte implicanti un’intromissione nella gestione concreta della società, appropriandosi di funzioni e poteri decisionali propri dell’amministratore di diritto.

La sentenza 547/17 della Cassazione

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