Controlli e liti

Banche dati omogenee sul transfer pricing

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di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

La banca dati utilizzata nelle verifiche di transfer pricing non può essere più recente di quella utilizzata dal contribuente. L’ufficio non può estendere i rilievi di transfer pricing ad anni successivi senza svolgere analisi specifiche anche per questi anni. I principi arrivano da due pronunce della Ctp Milano. Si tratta della 5233/13/17 (presidente Bichi, relatore Maellaro) e della 5710/21/17(presidente Molinari, relatore Astegiano).

La prima controversia trae origine da una contestazione su acquisti di prodotti da consociate estere effettuati nel 2011.

La contribuente aveva predisposto la documentazione di Tp che supportava la congruità dei prezzi intercompany, tuttavia l’ufficio aveva rivisto il set di comparabili e riposizionato il margine sulla mediana utilizzando una banca dati del 2015.

I giudici milanesi hanno accolto le motivazioni di ricorso, evidenziando che l’approccio dell’Agenzia conteneva una chiara contraddizione in quanto l’uso di una banca dati più recente (2015) di quella utilizzata dal ricorrente (2012) falsava i rapporti di confronto. Lo stesso legislatore ha infatti stabilito la data ultima entro cui dichiarare la detenzione della documentazione di Tp, pertanto una verifica fiscale non può essere condotta utilizzando informazioni e società comparabili che la ricorrente non avrebbe potuto trovare. Come dimostrato nel ricorso, l’utilizzo di una banca dati diversa può variare di molto i dati estrapolabili. Da ultimo i giudici ritenevano corretto anche l’utilizzo dell’intervallo interquartile in quanto la scelta dell’ufficio di posizionare i valori sulla mediana appariva arbitraria e finalizzata all’ottenimento di rettifiche maggiori.

I principi della sentenza sono condivisibili ed in linea con le indicazioni dell’Ocse, che raccomanda di utilizzare con attenzione i dati di anni successivi a quelli delle operazioni intercompany al fine di evitare asimmetrie informative (“hindsight”). In relazione all’applicazione della mediana, l’orientamento della giurisprudenza di merito sembra consolidarsi nel senso di concludere che «tutti i valori di un intervallo sono idonei a rappresentare i valori di libero mercato» (Ctp Varese 129/2/18,Ctr Lombardia 1670/21/15, Ctp Milano 4073/9/16), concetto peraltro inserito anche nello schema di Dm del 21 febbraio 2018.

Nella seconda pronuncia l’ufficio contestava le cessioni di prodotti effettuate nel 2010 da una società italiana alle consociate estere, basando la propria attività sulle verifiche ed accertamenti condotti per un precedente periodo d’imposta (2009). La contribuente aveva predisposto la documentazione di Tp solo per il 2009.

I giudici milanesi hanno accolto il ricorso sulla base del fatto che l’Agenzia si era limitata ad estendere la contestazione del 2009 al 2010 senza svolgere analisi specifiche e senza tenere conto degli elementi forniti dalla società in sede di verifica e successivamente. La società aveva depositato dettagliate memorie a supporto del proprio operato a fronte del quale l’Agenzia non aveva mosso alcuna critica. La sentenza affronta un tema molto frequente, quello dell’estensione degli accertamenti ad altri anni, mediante semplice aggiornamento dei dati comparabili senza indagini specifiche volte a giustificare la ripresa di transfer pricing. Tali attività, osserva la Ctp, devono essere svolte dagli organi accertatori.

Ctp Milano 5233_2017

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