Banche, le regole per le informazioni di vigilanza
Segnalazioni di vigilanza con semplificazioni per le banche che intendono abbandonare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
La Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione del 19 aprile destinata alle banche non quotate che intendono abbandonare gli Ias e passare ai principi nazionali, facendo seguito alla precedente del 15 marzo in materia di bilancio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile (si veda il Quotidiano del Fisco del 22 marzo ).
Il tutto è originato dall’articolo 1 comma 1070 della legge n. 145/18 che è intervenuto sul Dlgs 38/05 introducendo il nuovo articolo 2-bis, mentre il comma 1071 precisa che i soggetti interessati possono abbandonare gli Ias/Ifrs a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, in sostanza dall’esercizio 2018.
La disposizione è rivolta, in particolare, alle banche con titoli non quotati, in precedenza obbligate a redigere i bilanci applicando gli Ias/Ifrs, che avrebbero la facoltà di utilizzarli, ma non più l’obbligo.
Principali destinatari, nell’ambito di banche e intermediari finanziari, sono le Banche di credito cooperativo (Bcc).
La Banca d’Italia, con il provvedimento del 19 aprile, detta le regole per le segnalazioni statistiche di vigilanza che, a seguito del cambiamento di principi, necessitano di istruzioni.
Le segnalazioni di vigilanza riguardano, tra l’altro, il patrimonio di vigilanza che, in base alle particolari regole, differisce dal patrimonio netto esposto nel bilancio d’esercizio.
Innanzi tutto, per le segnalazioni a livello individuale, le banche applicano i modelli segnaletici indicati nella Tabella 2 dell’allegato 1 «Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata» del regolamento Ue 2015/534 della Bce.
Invece, per le segnalazioni a livello consolidato i gruppi bancari applicano i modelli segnaletici indicati nell’allegato IV del regolamento Ue 680/2014 della Commissione.
La Nota tecnica
La Nota tecnica allegata alla Comunicazione detta le regole per il raccordo tra le circolari che disciplinano segnalazioni statistiche di vigilanza e le regole contabili nazionali.
La Premessa precisa che le vigenti segnalazioni statistiche devono essere compilate in conformità alle disposizioni che riflettono le logiche di rilevazione stabilite dagli Ias/Ifrs.
Le regole contabili nazionali
Tuttavia, è possibile che alcuni soggetti segnalanti, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 145/18, decidano di applicare le regole contabili nazionali.
L’obiettivo del raccordo è agevolare la produzione delle segnalazioni da parte di questi ultimi soggetti e assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra le segnalazioni prodotte dagli intermediari che applicano le regole nazionali e quelle segnalate secondo le logiche Ias/Ifrs.
La Nota tecnica fornisce chiarimenti in materia di classificazione e misurazione delle voci di bilancio e trattamento di particolari operazioni.
I chiarimenti per la classificazione e misurazione raccordano i criteri di classificazione e misurazione delle attività e passività e relative informazioni di conto economico previsti dalle regole nazionali con le categorie previste dalle segnalazioni vigenti (Ias/Ifrs).
Invece, il trattamento di particolari operazioni riguarda le regole per la segnalazione di factoring, leasing finanziario, cartolarizzazioni, pronti contro termine e operazioni assimilate.
Il bilancio prudenziale
Dalla Nota tecnica emerge che le banche, optando per l’applicazione delle regole contabili nazionali, devono redigere il bilancio in base a tali regole per poi redigere una sorta di “Bilancio prudenziale di vigilanza” che, seppure partendo dal primo, lo modifica e lo integra secondo le regole fissate dagli enti di vigilanza, Bce e Banca d’Italia, non necessariamente coincidenti con le regole contabili in quanto rispondenti a criteri di vigilanza.
Per le semplificazioni, per esempio, è previsto che le operazioni di leasing finanziario da parte del soggetto segnalante in qualità di “locatore” sono riportate negli schemi segnaletici tra le attività materiali/immateriali di proprietà valutate al costo, mentre le voci relative ai crediti per leasing finanziario non devono essere segnalate, con l’eccezione degli intermediari di cui all’articolo 106 del Tub.
Inoltre, per le cartolarizzazioni si applicano i criteri previsti dalle disposizioni contabili nazionali.
Banca d’Italia, comunicazione del 19 aprile 2019 e nota tecnica