Banche svizzere, interessi tassati al 12,5%
Con la risposta n. 41 di ieri, l’Agenzia fornisce importanti indicazioni sul trattamento degli interessi percepiti per finanziamenti erogati a soggetti residenti italiani, siano essi imprenditori o persone fisiche, da banche svizzere non residenti che non hanno stabile organizzazione in Italia.
L’interpello scaturisce da una richiesta effettuata da una banca svizzera, che ha erogato nei periodo di imposta dal 2011 al 2017 finanziamenti a soggetti residenti italiani, prima ritenendo erroneamente di non dover assoggettare a tassazione in Italia gli interessi percepiti, poi presentando spontaneamente le relative dichiarazioni e pagando le relative imposte.
L’istituto elvetico ha chiesto alla nostra amministrazione finanziaria conferme che l’aliquota del 12,50 per cento, prevista dall’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, possa trovare applicazione anche con riferimento agli interessi corrisposti dalle persone fisiche e se tale aliquota convenzionale possa essere direttamente applicata dalla banca in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini Ires.
Secondo le Entrate, già dall’applicazione delle norme tributarie italiane deriva l’assoggettamento a imposizione in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato alla banca svizzera poiché, in linea di principio, qualsiasi reddito di capitale percepito da soggetti non residenti, anche quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Qualora però, gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente che svolga attività commerciale in Italia deve presentare dichiarazione, assoggettando a imposizione i relativi redditi prodotti in Italia.
Tuttavia, avendo il nostro Stato concluso con la Confederazione svizzera una convenzione per evitare le doppie imposizioni, si dovrà applicare tale accordo, che prevede che gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore, ma che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte «ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi». Pertanto, una corretta prassi ammette che la banca svizzera possa godere del trattamento più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Agenzia delle Entrate, risposta 41 del 23 ottobre 2018