Imposte

Barche extra-Ue, l’uso commerciale esclude l’accisa

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

L’esenzione da accisa per le operazioni di rifornimento di carburante su imbarcazioni da diporto in navigazione nelle acque comunitarie, prevista dal Dm 577/95, si applica a tutte le operazioni di navigazione a fini commerciali, dunque anche a favore delle imbarcazioni battenti bandiera extra-Ue. Infatti, l’unico presupposto previsto dalla normativa rilevante è l’utilizzo dell’imbarcazione per finalità commerciali, restando escluse dall’agevolazione solo le imbarcazioni private da diporto (i pleasure yacht). È quanto affermato dalla Ctr Liguria con la sentenza 1283/4/2017 (presidente Sciaccaluga, relatore Assandri) che segna un punto a favore dei soggetti operanti nel settore dei rifornimenti di carburanti per imbarcazioni da diporto.

La vertenza origina da una verifica operata dalla Guardia di finanza su una Srl italiana attiva nel settore delle forniture di carburanti per imbarcazioni. A conclusione della verifica viene elevato un Pvc con cui vengono contestate violazioni in sede di rifornimento di circa 400 imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie ed extracomunitarie nel periodo 2008-2012.

Secondo i verificatori le imbarcazioni extra-Ue non avevano titolo per l’esenzione in quanto la norma di esenzione (punto 3 tabella A allegata al Dlgs 504/95) riguarda le sole imbarcazioni comunitarie (ove rispettate tutte le altre condizioni previste). Ciò si desumerebbe dalla circostanza che il Dm 577/1995 disciplina l’impiego agevolato dei prodotti petroliferi per le unità commerciali da diporto battenti bandiera nazionale o bandiera comunitaria, mentre nessun riferimento si rinviene per le imbarcazioni battenti bandiera extra-Ue, per cui non si può ritenere che vi sia un’agevolazione generalizzata spettante a prescindere dalla bandiera o per il solo fatto di navigare nelle acque comunitarie.

L’ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Imperia recepisce la contestazione ed emette avviso di pagamento nei confronti della società, quale responsabile in solido con i soggetti beneficiari dei rifornimenti, per aver effettuato forniture in esenzione di accisa senza i requisiti previsti dal citato Dm 577/95.

La società si oppone alla pretesa presentando ricorso, che viene accolto dai giudici di primo grado con sentenza integralmente confermata in appello. La Ctr muove dal richiamo della normativa comunitaria (direttiva 92/1981 articolo 8, comma 1, lettera c) nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sentenza 1/4/2004 causa C-389/02) e conclude che l’unico presupposto previsto per l’applicazione dell’esenzione da accisa nelle operazioni di rifornimento di carburante di unità da diporto, è costituito dall’utilizzo commerciale dell’unità stessa, indipendentemente dalla circostanza che l’imbarcazione batta bandiera italiana, Ue o extra-Ue. Deve pertanto ritenersi che, dall’ambito oggettivo di tale esenzione, siano da escludere le sole imbarcazioni da diporto utilizzate per finalità private, vale a dire i cosiddetti pleasure yacht.

Ctr Liguria con la sentenza 1283/4/2017

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