Bcc, il gruppo Iva si basa su un un contratto di adesione
Primi chiarimenti per l’applicazione del gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi. Con la circolare 8/E si precisa come individuare la sussistenza del vincolo finanziario nei Gruppi bancari cooperativi (Gbc). La norma, infatti, per questa particolare categoria di contribuenti, fa riferimento alla sussistenza di un vincolo contrattuale, in base al quale risulterebbe integrato il vincolo finanziario che, unitamente a quello economico e organizzativo, è necessario per l’applicazione della disciplina del gruppo Iva, prevista dal Titolo V-bis del Dpr 633/72.
Infatti, la costituzione del gruppo Iva presuppone l’esistenza di un vincolo finanziario costituito da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in base all’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile che richiede alla controllante di disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società controllata. Ebbene, l’Agenzia muove dai particolari adempimenti previsti in capo alle modalità di costituzione del Gbc e sulla base di essi assimila l’esistenza di uno specifico vincolo contrattuale alla sussistenza del vincolo finanziario. Il Dl 18/16, infatti, che ha disciplinato la riforma del settore del credito cooperativo, prevede che il Gbc si costituisce sulla base di un contratto di adesione (contratto di coesione), pena il mancato rilascio dell’autorizzazione per le Bcc-Cr neocostituite e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. In particolare, la società capogruppo deve esercitare un’attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti al gruppo sulla base al contratto. La capogruppo, inoltre, deve essere una società costituita in forma di Spa, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo.
Il medesimo contratto di coesione deve assicurare, tra l’altro, oltre che l’esistenza di una situazione di controllo, l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, ivi compresi i controlli e i poteri di influenza sulle banche aderenti, volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria. Per effetto della normativa che regola il settore del credito cooperativo, pertanto, il rapporto di controllo, idoneo a individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del gruppo Iva, non è ravvisabile all’interno del Gbc nell’esercizio maggioritario del voto assembleare bensì nell’esercizio dei poteri esercitati dalla capogruppo per effetto delle condizioni contrattuali dettate dal contratto di coesione.
Secondo l’Agenzia, considerata la peculiarità del Gbc, il contratto di coesione configurerebbe una situazione assimilabile al controllo, diretto o indiretto, previsto dall’articolo 2359, comma 1 del Codice civile per le società.