Beni ammortizzabili sotto la «vigilanza» della disciplina Iva
Nella disciplina Iva, il peso dell’imposta sul valore aggiunto assolto per l’acquisto di beni strumentali può variare significativamente nel corso del cosiddetto periodo di vigilanza fiscale e di cui si deve tenere conto nel predisporre il bilancio. A partire dal 1° gennaio 1998, infatti, l’articolo 19 bis 2, comma 2 del Dpr 633/72 prevede che tutti i beni ammortizzabili possono essere oggetto di rettifica nei quattro anni successivi all’acquisizione. Per gli immobili il periodo di vigilanza fiscale è di nove anni dalla data di acquisto o di ultimazione. In pratica, se negli anni successivi all’acquisto i beni ammortizzabili sono impiegati per realizzare operazioni attive che determinano un diverso regime di detraibilità, l’operatore economico deve operare una rettifica in aumento o in diminuzione di un quinto (di un decimo se si tratta di immobili) dell’Iva precedentemente detratta.
Si ipotizzi ad esempio l’acquisto di un computer che inizialmente si prevedeva di utilizzare solo per realizzare operazioni imponibili e dal terzo anno è invece impiegato per realizzare solo operazioni esenti. Si ipotizzi inoltre che l’Iva detratta sia pari a 500 euro. In questo caso, nella dichiarazione annuale Iva relativa al terzo anno si devono versare 100 euro (vale a dire un quinto di 500 euro). La stessa operazione va effettuata nella dichiarazione annuale Iva del quarto e del quinto anno, sempreché il computer continui a essere impiegato per operazioni esenti.
In alternativa a questo regime di indetraibilità, i beni ammortizzabili possono essere assoggettati, sempre in base all’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72, al «pro-rata temporis». Si tratta di una variazione della percentuale del pro-rata di detrazione: se lo scarto tra la percentuale relativa all’anno di acquisto e quello di uno degli anni di vigilanza fiscale è superiore a 10 punti percentuali durante il periodo di vigilanza fiscale, l’operatore deve operare una rettifica in aumento o in diminuzione (art. 19 bis 2, c. 4).
Si ricorda che devono applicare il pro-rata di detraibilità, una percentuale ottenuta dal rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti, tutti gli operatori economici quando esercitano contemporaneamente attività imponibili e attività esenti. Ad esempio, se un bene strumentale nell’anno di acquisto è stato assoggettato a un pro-rata di detraibilità pari al 50% e questo in un anno successivo, purché rientrante nel periodo di vigilanza fiscale, è pari a 70%, in dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta in cui si verifica la variazione si deve:
calcolare lo scarto tra i due pro-rata;
applicare tale percentuale all’Iva relativa al bene strumentale,
dividere l’importo così ottenuto per il numero di anni di vigilanza fiscale.
Riprendendo l’esempio del computer, supponendo che l’imposta assolta per l’acquisto sia sempre pari a 500 euro, l’operatore deve applicare a questa somma la percentuale del 20% (70%-50%). Il valore così ottenuto pari a 100 euro deve essere diviso per 5 (anni di vigilanza fiscale). La somma di 20 euro costituisce un maggiore credito che l’operatore economico deve imputare nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il pro-rata è pari al 70 per cento.