Beni che producono energia, niente credito d’imposta
Il caso dei macchinari usati per la generazione di biogas che alimentano un motore secondo le Entrate Lombardia
I beni strumentali nuovi, seppure interconnessi, impiegati per la produzione di energia elettrica, non possono usufruire del credito d’imposta del 40/20% (articolo 1, comma 184 e seguenti, della legge 160/19), in quanto non compresi nell’allegato A alla legge 232/16. La presa di posizione è contenuta in una risposta a un interpello (904-1257/2020) delle Entrate Lombardia. Arriva, quindi, un’altra informazione utile, ancorchè negativa, in prossimità della scadenza del 31 dicembre (salvo conferma d’ordine e pagamento di un acconto del 20%).
La fattispecie riguardava l’acquisto di macchinari (esempio caricatori, miscelatori, pompe di miscelazione delle biomasse e così via) che interagivano nel ciclo di trasformazione delle biomasse agricole per la produzione di biogas le quali a loro volta alimentavano un motore che produceva energia elettrica.
I beni strumentali soddisfacevano i requisiti di interconnessione e di interazione con sistemi (di fabbrica) operativi della impresa agricola in quanto gestiti da remoto e in grado ad esempio di far partire in autonoma l’approvvigionamento della alimentazione dell’impianto. In realtà escludendo il motore destinato alla produzione di energia, gli altri macchinari hanno la funzione di trasformare le biomasse agricole in biogas e questo è un processo di trasformazione di materia prime (punto 3 dell’allegato A, alla legge 232/16) il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e gestito tramite sensori ad azionamento.
Le Entrate bocciano l’intervento considerandolo non meritevole del credito di imposta. In realtà la risposta all’interpello è fortemente influenzata dalla circolare 4/E/17, in materia di iper ammortamento che è la disciplina da cui trae origine il credito di imposta, in cui venivano escluse dall’iper ammortamento tutte le soluzioni finalizzate alla produzione di energia da qualunque fonte.
Nell’interpello l’Agenzia sostiene che l’impianto deve essere assunto nella sua interezza e non è possibile scomporre la componente dei macchinari che provvedono alla trasformazione delle biomasse in biogas , dal motore che produce l’energia.
La motivazione finale secondo cui nella fattispecie non compete il credito di imposta non convince in quanto la risposta afferma che l’impianto di produzione di energia non è compreso tra i beni elencati nell’allegato A più volte citato. Ancorchè sia necessario uniformarsi, tale interpretazione non sembra conforme al dato normativo, in quanto nell’allegato A sono elencati le macchine e gli impianti ad esempio finalizzati alla trasformazione delle materia prime, senza che sia individuato il settore industriale cui la produzione appartenga. Cioè non viene specificato se i prodotti ottenuti con la trasformazione debbano essere di natura meccanica, edile, alimentare, e così.
In realtà l’Agenzia ha voluto uniformarsi alla precedente circolare 4/E/17 ancorchè l'ambito normativo sia ora diverso. Ricordiamo infatti che il comma 192 della legge 160/2019, dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto, tenendo conto anche della neutralità fiscale della agevolazione. Semmai il problema era quello di valutare se gli eventuali incentivi percepiti dai produttori di energia elettrica da fonti agroforestali fossero compatibili con questa agevolazione di natura fiscale.