Beni devolvibili gratuitamente con deduzione extracontabile
Superammortamento con il piano ordinario per chi non ha stanziato quote
Per gli ammortamenti sospesi nel bilancio d’esercizio in forza del decreto Agosto, la deduzione extracontabile può effettuarsi anche per le quote finanziarie dei beni gratuitamente devolvibili. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 65/2022. Si conferma inoltre, nella risposta 66/2022, quanto indicato a Telefisco 2022 circa l’obbligo, per chi non ha stanziato quote di ammortamento in bilancio, di operare la deduzione del superammortamento secondo l’ordinario piano di ammortamento fiscale.
La risposta 65/2022 tratta di una problematica che è stata affrontata nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno e che si riproporrà nelle chiusure di bilancio 2021. L’articolo 60, comma 7-bis del Dl 104/2020 ha consentito alle imprese di non stanziare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in tutto o in parte, nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020. La norma, che è stata riproposta con riguardo ai bilanci del 2021 (comma 711 della legge 234/2021), esclusivamente per chi se ne è avvalso al 100% nell’esercizio precedente, stabilisce inoltre la facoltà di dedurre extracontabilmente delle quote calcolate ai sensi degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir (la deduzione è facoltativa come conferma la risposta 66/2022). Il caso sottoposto alle Entrate si riferisce ad una società, titolare di beni in concessione, gratuitamente devolvibili all’ente concedente al termine del periodo di gestione, che stanzia quote di ammortamento finanziario deducibili in base all’articolo 104 del Tuir.
Viene chiesto all’Agenzia se, nonostante il mancato richiamo di quest’ultima disposizione nell’articolo 60 del decreto Agosto, sia consentito dedurre extracontabilmente le suddette quote. Assonime, nella circolare 2/2021, si era espressa favorevolmente ad una estensione della deducibilità alle quote previste dall’articolo 104, considerato che l’ammortamento finanziario previsto da tale disposizione è sostitutivo dell’ammortamento tecnico regolato dall’articolo 102 e dall’articolo 103 del Tuir. In termini maggiormente dubitativi si era invece pronunciata l’Associazione italiana dottori commercialisti nella norma di comportamento 212.
La risposta 65/2022 si allinea alla tesi di Assonime, consentendo la deduzione in dichiarazione delle quote dell’articolo 104 del Tuir da parte di chi ha applicato la sospensione degli ammortamenti dell’articolo 60 del decreto Agosto.
Secondo le Entrate, non sarebbe infatti sostenibile, per il rispetto di principi di parità di trattamento dei contribuenti, che un’impresa titolare di beni in concessione possa effettuare la deduzione se adotta l’ammortamento tecnico, mentre ciò le sia precluso qualora utilizzi il metodo finanziario.
Sempre con riferimento alle ricadute fiscali della sospensione degli ammortamenti, la risposta 66/2022, si occupa di una questione che ha già trovato chiarimenti nel corso di Telefisco 2022. Viene chiesto se, in presenza di sospensione degli ammortamenti sui cespiti che hanno usufruito del superammortamento, si possa rinviare anche la deduzione extracontabile dell’agevolazione. Le Entrate rispondono negativamente al quesito sottolineando che lo stanziamento del superammortamento (ma ad identiche conclusioni può giungersi anche per l’iperammortamento) è del tutto autonomo rispetto al piano di ammortamento contabile. La deduzione delle quote maggiorate deve dunque continuare secondo i coefficienti tabellari anche qualora la società non abbia iscritto su quei beni alcuna quota nel bilancio 2020. Analoga precisazione varrà, evidentemente, anche per coloro che si avvarranno della sospensione nel bilancio 2021.