Imposte

Beni inferiori a 516,46 euro: nel superammortamento vale l’aliquota fiscale

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di Michele Brusaterra


Nel superammortamento, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro che vengono ammortizzati in più anni, la maggiorazione del 40 per cento segue le aliquote di ammortamento fiscale.

Con la circolare n. 23/E/2016, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non viene meno la deduzione integrale nell’esercizio di entrata in funzione dei beni strumentali nuovi di valore unitario non superiore a 516,46 euro anche qualora, per effetto della maggiorazione del 40 per cento, il valore stesso del singolo bene vada a superare la soglia appena indicata. Da ultimo con la risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a tali beni.

Facendo dapprima presente che per i beni di costo superiore alla soglia di 516,46 euro, il super ammortamento si concretizza «in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988» che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione del bene, e che per le imprese che determinano il reddito imponibile in base alle risultanze del conto economico, il super ammortamento non è legato alle valutazioni di bilancio bensì ai coefficienti fiscali di ammortamento di cui si è detto, l’agenzia delle Entrate, chiarisce che, nel caso in cui il bene strumentale di valore unitario non superiore a euro 516,46 venga ammortizzato ai fini civili, anche dal punto di vista fiscale varrà l’imputazione temporale effettuata a conto economico, per effetto del cosiddetto principio di derivazione.

In questo caso, con riferimento alla maggiorazione del 40 per cento, essa potrà essere dedotta attraverso l’applicazione, alla maggiorazione stessa, delle aliquote di ammortamento previste ai fini fiscali dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Volendo esemplificare, e supponendo che il bene strumentale nuovo acquistato nel 2017 sia di valore unitario di euro 500 e che possa sfruttare il super ammortamento, ossia la maggiorazione del 40 per cento, per un valore di 200, qualora l’impresa da un punto di vista civile decida di procedere all’ammortamento del bene in cinque anni, applicando, quindi, un’aliquota di ammortamento del 20 per cento, anche fiscalmente, con riferimento al costo di euro 500, varrà la deduzione in base all’imputazione temporale civilisticamente decisa.

Per quanto riguarda, invece, la maggiorazione del 40 per cento, ossia il maggior valore fiscale di 200, esso dovrà essere ammortizzato seguendo le aliquote fiscali previste, per il bene di specie, dalle tabelle di cui al già citato decreto 31 dicembre 1988.

Supponendo, dunque, che fiscalmente sia prevista un’aliquota di ammortamento del 25 per cento, il maggior valore fiscale di 200 verrà ammortizzato con tale aliquota tenendo in considerazione, sempre come prescritto dal quinto comma dell’articolo 102 del Tuir, che per il primo anno l’ammortamento deve essere ridotto a metà.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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