Beni strumentali, stop alla detrazione Iva senza la scelta sulla destinazione
Opzione tra utilizzo privato o nell’impresa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale
Con la sentenza pubblicata giovedì 14 ottobre, la Corte di giustizia, cause riunite C- 45/20 e C-46/20 si occupa della detrazione dell’Iva nel caso in cui non è chiara al momento dell’acquisto la destinazione del bene.
In breve, secondo i giudici unionali, è legittimo il diniego della detrazione laddove il soggetto passivo non ha esplicitato, neppure per comportamenti concludenti, entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, la sua scelta di destinare il bene acquistato all’esercizio della sua impresa piuttosto che ai fini privati. Nello specifico, i casi sottoposti all’attenzione della Corte di giustizia sono due.
Il primo ha coinvolto una società tedesca che, nel corso del 2014 e 2015, aveva ricevuto fatture da uno studio di architetti per la progettazione della costruzione di una casa unifamiliare. La suddetta società faceva valere il suo diritto a detrazione in relazione a tale operazione con una dichiarazione Iva tardiva (pervenuta all’Amministrazione finanziaria a settembre 2016), ovvero oltre il termine previsto dalla legislazione nazionale del 31 maggio. Sennonché l’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale, negava la detrazione, decisione poi confermata dai giudici di primo grado, motivando che la destinazione del bene interessato al patrimonio dell’impresa era avvenuta oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Il secondo caso riguarda un’altra società tedesca che, nel 2014, aveva acquistato un impianto fotovoltaico la cui produzione di energia elettrica era destinata, in parte, a essere rivenduta e, in parte, al proprio consumo personale. In data 29 febbraio 2016, la società presentava una dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2014, in cui detraeva, per la prima volta, l’imposta assolta a monte sull’acquisto effettuato nel 2014. Anche in questo caso, l’Ufficio, in sede di verifica fiscale, negava la detrazione per la stessa ragione legata alla tardiva comunicazione della decisione circa la destinazione di tale bene all’attività d’impresa.
Entrambe le questioni giungevano dinanzi alla Corte tributaria Federale, la quale, considerata l’assenza di norme di diritto Ue che specificassero le modalità di adozione e il momento in cui va comunicata la decisione circa la destinazione di un bene al patrimonio d’impresa, sospendeva il giudizio e poneva una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte europea.
Nel dettaglio la questione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 167 e 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE: tali norme ostano a disposizioni nazionali che, nel caso in cui un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine (previsto dalla legge) per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, l’Amministrazione fiscale non è stata messa nelle condizioni di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita del contribuente o indizi sufficienti, permettono alla stessa di negare il diritto alla detrazione dell’Iva, considerando l’acquisto destinato al patrimonio privato del soggetto passivo?
Il coinvolgimento della Corte di giustizia sul caso in specie consente alla stessa di fornire, ancora una volta, alcuni chiarimenti sulla natura delle condizioni, sostanziali e formali, del diritto alla detrazione, mettendo in evidenza quelle che, se non rispettate, ne impediscono l’esercizio. Le condizioni sostanziali, secondo la Corte, sono le sole idonee a stabilire «il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto», sicché i beni per i quali il soggetto passivo intende far valere il diritto alla detrazione devono essere stati acquistati da quest’ultimo in tale qualità e devono essere utilizzati, a valle, dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni imponibili. Diversamente, le condizioni formali disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto alla detrazione (vi rientrano gli obblighi di contabilità, fatturazione e dichiarazione).
Ebbene, affinché la detrazione dell’Iva sia riconosciuta, è necessario che siano soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche alcuni requisiti formali siano disattesi. In riferimento ad alcuni beni, i quali tendenzialmente possono essere utilizzati sia ai fini professionali sia ai fini privati (come i beni di investimento), al momento dell’acquisto non è scontato se il diritto alla detrazione spetti o meno, in quanto il soggetto passivo potrebbe decidere di inserire tali beni integralmente nel patrimonio della propria impresa oppure di conservarli nel proprio patrimonio privato.
La scelta spetta al contribuente e potrà farlo attraverso una dichiarazione espressa o anche in modo implicito. Per esempio, un indizio che potrebbe far pensare all’uso professionale di un bene può essere rinvenuto nella natura dello stesso. Lo stesso esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva operato dall’acquirente in sede di dichiarazione Iva, secondo la Corte, sarebbe idoneo a dimostrare la decisione di destinazione del bene all’attività d’impresa.
Tuttavia è quest’ultima a costituire una condizione sostanziale del diritto alla detrazione e non la sua comunicazione all’amministrazione fiscale (che rimane pur sempre una condizione formale). È stato già accennato sopra, e rappresenta un orientamento costante della Corte di giustizia, che la violazione dei requisiti formali non può comportare una perdita del diritto alla detrazione.
Un’eccezione si realizza, tuttavia, qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto di quelli sostanziali. Ebbene, in riferimento ai casi sottoposti alla sua attenzione, nei quali non è stato rispettato il termine entro il quale la decisione di destinare i beni all’attività d’impresa andava comunicata alle Entrate, la Corte di giustizia è del parere che siffatta irregolarità non è tale da impedire di fornire la prova certa del fatto che il soggetto passivo aveva deciso in tal senso rispetto al bene d’investimento acquistato.
Dall’altro lato, però, la Corte prende pure atto che il diritto alla detrazione non può essere esercitato ad libitum e senza limiti temporali e che, pertanto, sottoporlo a un termine di decadenza, quale il termine della presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto – come pure è previsto nell’ordinamento nazionale – non può essere considerato incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce né in contrasto con i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità garantiti sul piano Ue.
Tale ultima considerazione induce i giudici europei a decidere nel senso di riconoscere la legittimità del diniego della detrazione a opera dell’Amministrazione finanziaria.
Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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