Imposte

Beni venduti o trasferiti all’estero: l’iperammortamento è da restituire

La perdita del bonus non si verifica in caso di superammortamento. Controversa la disciplina nelle operazioni di leasing e cessione dopo il riscatto

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di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Gestione molto attenta dei beni acquistati con l’agevolazione nota come iperammortamento: la cessione del bene o anche solo il suo trasferimento oltreconfine - eventi da non escludere nella difficile fase economica innescata dal coronavirus - potrebbero portate a dover restituire il bonus di cui si è già fruito. Operativamente, è utile tenere in memoria questi vincoli, ad esempio con una annotazione sul registro dei beni ammortizzabili.
Il quadro normativo

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Dl 87/2018, «se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento».
La disposizione:
Onon si applica mai in caso di superammortamento;
Otrova applicazione per gli investimenti iperammortizzabili effettuati dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018;
Oper i beni “4.0” acquistati dal 1° gennaio 2020 (non “prenotati” con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019) è sostituita dal comma 193 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, che prevede un meccanismo di “recapture” più equilibrato, con il periodo di vigilanza limitato al secondo anno successivo all’acquisto.
È possibile (anche se non frequente) che un investimento iperammortizzabile acquistato a dal 14 luglio 2018 sia già stato ceduto (o trasferito all’estero) nel 2019 o 2020. Ad ogni modo, il modello Redditi 2020 è già pronto ad accogliere la restituzione dell’iperammortamento stanziato nel 2018, attraverso una variazione in aumento da operare al rigo RF55 con il codice 62.
L’articolo 7 in esame dispone che il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Trattandosi, come anticipato, di beni che devono essere stati acquisiti dal 14 luglio 2018 in poi, per la dichiarazione in via di presentazione il rischio riguarda solo la quota stanziata nel 2018 (peraltro con aliquota dimezzata), poiché per il 2019 – sapendo della restituzione – nessuna quota dovrebbe essere stata stanziata.
I paletti del bonus

Nonostante intervenga la cessione a terzi del bene (anche in Italia: circolare 8/E/2019) si può evitare di subire la restituzione in tutti i casi in cui l’impresa abbia effettuato un investimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017. Questa disposizione, nata originariamente per evitare che la cessione del bene in corso di iperammortamento impedisse di portare a termine il beneficio, ha, dal 2018, anche l’importante funzione di evitare la restituzione, a condizione che vengano osservate tutte le stringenti condizioni previste, vale a dire che nello stesso periodo d’imposta del realizzo del primo cespite l’impresa:
Osostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n232/2016;
O attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dalla medesima legge.
In tal caso, non solo non si rimborsa nulla, ma «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue», fino a concorrenza del costo del nuovo investimento nel caso in cui quest’ultimo abbia avuto un costo inferiore di quello originario (circolare Mise n. 177355/2018).
Per il trasferimento all’estero, il comma 4 prevede che non scatta il recupero se i beni agevolati sono «per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive» e possono «essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato» (per un caso concreto si veda la risposta ad interpello n. 14/2020).
È controversa l’applicazione del meccanismo di recapture nel caso di investimento tramite leasing. Occorre chiedersi, infatti, se il rimborso scatti addirittura in ipotesi di cessione dopo il riscatto e, in caso positivo, se sia limitata alle quote di iperammortamento del prezzo di riscatto o si estenda addirittura alle maggiorazioni di canone fruite in costanza di contratto.

ESEMPI PRATICI
Cessione e restituzione
Il caso
Alfa Srl ha acquistato un macchinario “4.0” per 286.000 euro (oltre Iva), la cui entrata in funzione e interconnessione è avvenuta nel mese di settembre 2018 (coefficiente di ammortamento: 20%). La Società ha ceduto tale cespite il 10 dicembre 2019 senza sostituzione
La soluzione
Alfa non ha effettuato alcun iperammortamento nel 2019 e deve restituire la quota dedotta nell’esercizio 2018 pari a 42.900 euro (286.000,00 x 10% x 150%). La restituzione avviene inserendo l’importo nel modello Redditi SC 2020 come variazione in aumento (rigo RF55, codice 62)
Scissione societaria
Il caso
Beta Srl ha acquistato un macchinario “4.0” per 300.000 euro (oltre Iva), la cui entrata in funzione e interconnessione è avvenuta nel mese di ottobre 2018. Nel mese di novembre 2019 la società ha scisso un ramo di azienda comprendente il cespite
La soluzione
La società non deve effettuare alcuna restituzione dell’iperammortamento, e la società beneficiaria proseguirà nella deduzione maggiorata con le stesse tempistiche e modalità che sarebbero state operate dalla società scissa
Il bene sostitutivo
Il caso
Gamma Srl ha acquistato un macchinario “4.0” per 250.000 euro (oltre Iva), la cui entrata in funzione e interconnessione è avvenuta nel mese di agosto 2018. Nel mese di novembre 2019 ha ceduto il bene acquistandone un altro per 50.000 euro in più
La soluzione
Se documenta la natura di bene iperammortizzabile del nuovo acquisto, non c’è recapture. Si prosegue l’iperammortamento sul costo del bene ceduto. Si potrebbe restituire la quota fruita sul bene precedente per sfruttare quella sul bene nuovo
La cessione di azienda
Il caso
Delta Srl ha acquistato un macchinario “4.0” per 200.000 euro (oltre Iva), la cui entrata in funzione e interconnessione è avvenuta nel mese di dicembre 2018. A novembre 2019 la società ha ceduto il ramo di azienda che comprende il bene agevolato
La soluzione
Non vi è restituzione del beneficio. Il cessionario proseguirà nella deduzione maggiorata iniziata dal cedente, anche se l’ammortamento civilistico e quello fiscale ordinario ripartono con valori differenti

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