Benzina per autotrazione, ammesso il rimborso dell’imposta poi abrogata
Secondo la Cgt Campania 1663/10/2023 prevale il diritto europeo rispetto a quello nazionale
L’Irba corrisposta prima della sua abrogazione deve essere restituita in quanto sia le disposizioni al tempo vigenti, sia quelle che ne hanno poi precluso il rimborso si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Stante la prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale il giudice tributario deve disapplicare la disposizione interna che ne ha limitato la restituzione.
Ad affermare questo principio è la pronuncia n. 1663/10/2023 della Cgt Campania (presidente Bonauro, relatore Gallo) che risulta essere una delle prime sentenze di merito favorevoli al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, dopo il recentissimo intervento della Suprema Corte (sentenze 6687 e 6858 del 2023).
L’imposta è stata introdotta con il Dlgs n. 398/1990 che ha conferito alle Regioni la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta sul carburante erogato dagli impianti di distribuzione con aliquota fissata da ciascun ente territoriale. Veniva versata direttamente dal concessionario dell’impianto di distribuzione o, su delega, dalla società petrolifera unica fornitrice dell’impianto stesso.
Successivamente con legge 178/2020 l’imposta è stata abrogata, dall’1 gennaio 2021. Ciò anche in conseguenza di una procedura di infrazione comunitaria per contrasto a una direttiva 2008/118/Cee, che prevedeva la possibilità di introdurre sui prodotti energetici ulteriori tributi, ma a condizione che il relativo gettito fosse vincolato a una finalità specifica, che nella specie non si sarebbe verificata.Tuttavia la legge 178/2020 faceva salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Nel procedimento in esame, un’impresa di distribuzione carburanti chiedeva a rimborso alla Regione l’Irba versata nel 2019 e 2020 eccependo, in estrema sintesi, l’illegittimità dell’imposta perché contraria alla direttiva Ue.
Contro il diniego dell’ente locale ricorreva in Ctp e il collegio di primo grado confermava la legittimità dell’operato della Regione, evidenziando peraltro che il tributo era stato oggetto di rivalsa nei confronti dei consumatori.
L’impresa appellava tale decisione eccependo l’irrilevanza della rivalsa facoltativa sul piano fiscale e l’incompatibilità dell’Irba per contrasto con la ripetuta direttiva .
La Cgt di secondo grado ha accolto l’appello rilevando che l’imposta regionale si pone effettivamente in contrasto con i principi comunitari anche nel periodo anteriore alla sua abrogazione proprio perché non era rinvenibile la destinazione del gettito ad alcuna specifica finalità e aveva il solo scopo di contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. Applicando il principio di preminenza del diritto dell’Unione europea rispetto a quello interno con esso contrastante, i giudici hanno disapplicato la norma interna sull’esclusione dei rimborsi per i rapporti precedenti alla sua abrogazione. Da qui l’accoglimento dell’appello.