Bilanci, copertura dei derivati sotto esame
L’iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati guida anche il relativo trattamento fiscale: è quanto prevede il principio di derivazione inserito nel Tuir dal decreto Milleproroghe (legge 19/2017). Pertanto, si applica il principio di derivazione anche alle imprese che redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, in precedenza destinato alle imprese che utilizzano gli Ias/Ifrs.
Le imprese che hanno stipulato contratti finanziari derivati devono iscriverli nel bilancio relativo all’esercizio 2016, in base a quanto prevede il numero 11-bis dell’articolo 2426 del Codice civile. Inoltre, devono essere iscritti nel bilancio 2016 anche i derivati in essere al 1° gennaio 2016 con regole particolari che hanno una diretta ricaduta anche sul trattamento fiscale.
I derivati sono di due tipologie in base alla relazione di copertura, fair value e flussi finanziari: in assenza di copertura il derivato non può essere considerato di copertura. Anche ai fini fiscali i derivati sono considerati di copertura se rispettano quanto prevede la norma del Codice civile che richiede, per la sussistenza della relazione di copertura, l’esistenza, fin dall’inizio, di due requisiti riferiti alla correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura: il primo “sostanziale”, relativo alla «stretta correlazione», il secondo “formale”, relativo alla «documentata correlazione». In base al requisito “sostanziale” la copertura è efficace se il valore dello strumento di copertura varia, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell’elemento coperto: in sostanza, lo strumento di copertura deve essere in grado di ridurre il rischio coperto.
Il principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati precisa che all’inizio della relazione di copertura deve esistere una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura.
Coperture di fair value
Le coperture di fair value riguardano attività o passività iscritte nello stato patrimoniale oppure impegni irrevocabili. Per esempio, può essere coperto il magazzino di materie prime contro il rischio di deprezzamento.
La modalità di contabilizzazione comporta la rilevazione nel conto economico delle variazioni di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto: l’imputazione delle variazioni avviene nell’area D del conto economico «Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie», voci D.18.d) rivalutazioni e D.19.d) svalutazioni. Tuttavia, se la variazione di fair value dell’elemento coperto è maggiore di quella del derivato, la differenza è imputata nella voce di conto economico dell’elemento coperto, nell’esempio la voce B.11 variazione delle rimanenze. Per esempio, sono redatte in partita doppia le scritture contabili «Derivati a Rivalutazione (voce D.18.d)» e «Svalutazione (voce D.19.d) a Rimanenze».
Dal punto di vista tributario si applica il comma 4 dell’articolo 112 e, pertanto, la valutazione simmetrica dell’elemento oggetto di copertura e dello strumento derivato di copertura comporta la rilevanza fiscale delle variazioni di fair value iscritte nell’area D: la valutazione è guidata dalle regole fiscali relative all’oggetto di coperto.
Coperture di flussi finanziari
Le coperture di flussi finanziari, che generalmente sono quelle più utilizzate dalle imprese industriali e commerciali, riguardano l’interesse variabile pagato periodicamente in relazione a un debito finanziario (Irs), l’impegno all’acquisto o alla vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale emergerà un acquisto o una vendita di beni.
Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato patrimoniale al fair value con contropartita la «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» iscritta nel patrimonio netto al netto degli effetti fiscali differiti: questa modalità di contabilizzazione è dovuta al fatto che la copertura si riferisce ad accadimenti non ancora in bilancio, che si manifesteranno in futuro.
Per esempio, variazione positiva di fair value rilevata con la scrittura contabile in partita doppia «Derivato a Riserva». Le variazioni del derivato saranno correlate, negli esercizi futuri, alle variazioni degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza.
Il rilascio della riserva nel conto economico avviene in base alle modalità dell’operazione: per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o passivi o quando si verifica la vendita programmata. La voce di conto economico utilizzata è la stessa impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato dell’esercizio (per esempio, voce C.17 nel caso di copertura di flussi finanziari derivanti da interessi su finanziamenti).
La riserva può accogliere soltanto la componente efficace della copertura, mentre la parte inefficace, costituita dalle variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde la variazione di segno contrario dei flussi attesi dell’elemento coperto, è imputata nella sezione D del conto economico. Dal punto di vista tributario si applica il comma 5 dell’articolo 112 Tuir con rilevanza fiscale delle imputazioni effettuate nel conto economico.