Bilanci, con l’Oic 11 prevale la sostanza
Rappresentazione sostanziale, rilevanza e prospettiva della continuità sono le novità della nuova versione del principio Oic 11 «Finalità e postulati del bilancio di esercizio» approvato dall’Organismo italiano di contabilità. Il documento stabilisce le modalità con le quali l’Oic “declina” nei principi contabili tutti i postulati del bilancio, costituiti dalle disposizioni dell’articolo 2423-bis Cc, sui principi di redazione del bilancio, ma anche da quelle previste dagli articoli 2423 e 2423-ter.
Gli effetti del nuovo principio contabile sono applicati retrospettivamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva: è consentita l’applicazione anticipata. Tuttavia, le regole relative alla Prospettiva della continuità aziendale si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o data successiva: sono sospese le disposizioni del capitolo 7 «Le valutazioni nel bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern» dell’Oic 5 «Bilanci di liquidazione».
I postulati del bilancio sono: prudenza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale; competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza; comparabilità.
Fattispecie non previste
Nei casi in cui i principi Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, facendo riferimento alle seguenti fonti:
in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
finalità e postulati del bilancio.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte è precisato che durante la consultazione è stata rappresentata l’opportunità di stabilire nell’Oic 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio nazionale di riferimento e non esistano altri Oic applicabili in via analogica. L’Oic non ha ritenuto di dover integrare il testo dell’Oic 11, ma se un principio contabile internazionale risulta conforme ai postulati dell’Oic 11, e non vi sono altri Oic applicabili in via analogica, può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio per stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.
Rappresentazione sostanziale
La rappresentazione delle operazioni e dei contratti in base alla sostanza comporta per il redattore del bilancio una serie di “passi”.
Preliminarmente l’Oic 11 rammenta che l’elaborazione dei principi contabili è conformata a tale postulato. Infatti, le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dal contratto e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali e economici. Sono richiamate le definizioni di credito e debito e, ove previsto, del trasferimento di rischi e benefici.
L’analisi dei contratti è rilevante anche per stabilire «l’unità elementare da contabilizzare» ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da uno o più contratti. Infatti, da un unico contratto possono emergere più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, mentre da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.