Bilanci, il nodo dell’assemblea a 120 o 180 giorni
Convocazione a 120 o a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio? È questa la domanda che i commercialisti si pongono per approvare il bilancio al 31 dicembre 2016. Risponde l’articolo 2364 del Codice civile: si usufruisce del termine di 180 giorni se lo statuto lo prevede, quindi occorre una clausola statutaria, altrimenti ciò non è possibile.
Possono usufruire del beneficio del maggior termine le società che redigono il «bilancio consolidato» oppure quando lo richiedono «particolari esigenze» relative alla struttura e all’oggetto della società, senza che queste siano elencate specificatamente e aprioristicamente. La proroga è consentita in presenza di ragioni connesse con l’organizzazione dell’impresa e, cioè, con le modalità di svolgimento dell’attività aziendale.
In concreto, le ragioni per cui viene richiesta la dilazione devono essere illustrate dagli amministratori nella relazione di cui all’articolo 2428 del Codice civile.
L’eventuale carenza dei presupposti per la proroga non comporta l’invalidità della delibera di approvazione assunta in ritardo, ma è fonte di responsabilità per gli amministratori. I controlli sulla regolarità della convocazione nei termini di legge saranno effettuati dall’agenzia delle Entrate e dalla Camera di commercio che riceve il bilancio stesso.
Quest’anno, cioè per l’approvazione bilancio 2016, lo slittamento può essere goduto con più facilità, rispetto al passato perché vi sono le novità della riforma introdotta dal Dlgs 139/2015. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha ritenuto che la necessità di applicare per la prima volta i principi contabili, ad esempio, l’applicazione del «costo ammortizzato e l’attualizzazione nella valutazione di crediti e debiti» possa comportare lo slittamento a 180 giorni del termine dell’assemblea.
Non esiste tale maggior termine per le società che non applicano nessuna nuova regola rispetto al passato. La fruizione é vietata alla stragrande maggioranza delle società di capitale, vale a dire quelle che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis e articolo 2435-ter del Codice civile. Competerà al collegio sindacale vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e constatare se, effettivamente, vi sono le ragioni di convocare, entro il maggior termine, l’assemblea dei soci. Altrimenti si opporrà.