Contabilità

Bilanci non decisivi per il fallimento

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di Giovanni Negri

A prova dell’esistenza dei requisiti di non fallibilità , i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese. Se questi requisiti mancano, o la regola non è stata correttamente osservata, il giudice può non tenere conto dei bilanci prodotti, e sull’imprenditore resta l’onere della prova. Queste le conclusioni cui approda la Cassazione con la sentenza della Prima sezione civile n. 13746 .

La Corte ricorda innanzitutto che, sulla base del Codice civile, il bilancio di esercizio delle società di capitali deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori, nell’Ufficio del registro delle imprese. Si tratta di un obbligo che assolve, osserva la sentenza, a una funzione informativa: a beneficiarne infatti sono tutti coloro che entrano in contatto con la società e intendono conoscerne la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Fatta questa premessa, la Cassazione avverte che allora, a causa dell’accentuarsi del profilo pubblicistico delle procedure concorsuali, deve essere affermato un principio di diritto che equipara i bilanci degli ultimi 3 esercizi che l’imprenditore è tenuto a presentare per quanto previsto dalla Legge fallimentare (articolo 15, quarto comma) a quelli disciplinati dal Codice civile.

Infatti, le ragioni di tutela di coloro che sono venuti in contatto con l’impresa, rendono necessaria una tempestiva presentazione e visibilità dei bilanci prodotti. In loro assenza oppure in caso di dubbi di qualsiasi genere sul loro contenuto, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti e l’imprenditore dovrà provare altrimenti l’esistenza dei requisiti per la non fallibilità.

Nel caso approdato sino in Cassazione, peraltro, la Corte d’appello aveva confermato la dichiarazione di fallimento già emessa in primo grado, valorizzando il tardivo deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. In questo modo però, scrive la Cassazione, «il giudice di merito, sulla base della mancata prova del tempestivo deposito dei bilanci della società fallita presso il registro delle imprese, ha affermato in linea astratta che il solo fatto della violazione delle norme procedimentali, di per sé, “inficia la capacità (dell’atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati”, senza tenere conto della concreta violazione addebitabile alla società debitrice».

Si tratta però di un’affermazione scorretta, afferma la Cassazione, perché compiuta senza effettuare accertamenti concreti con riferimento, per esempio, ai tempi di approvazione e deposito di quei bilanci alla vicinanza oppure alla lontananza nel tempo dell’adempimento rispetto ai tempi della procedura prefallimentare.

La sentenza conclude così che se i dati contenuti nei bilanci non rappresentano una prova legale, tuttavia non può essere negata in astratto la loro attendibilità sulla sola base della mancata evidenza della loro iscrizione al Registro.

Cassazione, sentenza 13746/2017

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