Contabilità

Bilancio sociale, deposito entro il 30 giugno anche per imprese e coop «solidali»

Le imprese sociali in forma societaria possono depositare entro la scadenza per il deposito del bilancio di esercizio

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di Emilio Angelucci e Gabriele Sepio

Bilancio sociale: deposito entro il 30 giugno per imprese e cooperative sociali. Con la nota 8452 pubblicata il 25 giugno, il ministero del Lavoro interviene con alcuni chiarimenti relativi al termine entro cui tali categorie di enti dovranno depositare il documento. Un primo aspetto riguarda l’ambito di applicazione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (Dm 4 luglio 2019) che si estendono, come confermato dal ministero, anche alle imprese e coop sociali.

Altro aspetto da chiarire riguarda la riferibilità del termine del 30 giugno per il deposito del bilancio sociale, riferito all’esercizio precedente, anche ad imprese e coop sociali, inclusi i consorzi. In questo caso manca, infatti, una specifica disposizione che regoli tale adempimento a differenza di quanto puntualmente previsto dal Codice del Terzo settore per la generalità degli Ets (articolo 48, comma 3, del Dlgs 117/2017).

Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, per le imprese sociali costituite in forma societaria, le menzionate linee guida (paragrafo 7) fanno salva la possibilità di depositare il bilancio sociale anche successivamente al 30 giugno. Sarà necessario in questo caso effettuare tale adempimento entro la scadenza per il deposito del bilancio di esercizio, prevista dalla disciplina civilistica applicabile a seconda della forma giuridica adottata.

Con particolare riferimento alle coop sociali ed ai loro consorzi, il ministero ha, altresì, ribadito l’applicabilità delle disposizioni contenute nel Dlgs 112/2017 e nelle menzionate linee guida in tema di bilancio sociale. Infatti, se da un lato, le coop sociali acquisiscono la qualifica di impresa sociale «di diritto» e senza l’onere di adeguare i propri statuti alla disciplina introdotta dalla Riforma, dall’altro, la redazione del bilancio sociale non si pone in contrasto con la disciplina speciale di riferimento (legge 381/1991).

Il ministero del Lavoro ha, quindi, confermato l’orientamento già condiviso con il Mise nella nota 29103 del 2019, nella quale erano state fornite le prime indicazioni utili a circoscrivere l’ambito delle disposizioni del Dlgs 112/2017 applicabili anche alle coop sociali.

In tale occasione, le Amministrazioni avevano rilevato come l’adozione, il deposito presso il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet, del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali rispondesse ad esigenze di trasparenza e conoscibilità dell’attività svolta. Sul tema, occorre peraltro evidenziare come l’obbligo scatti per tutte le imprese e cooperative sociali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti.

Diversamente da quanto previsto dal Dlgs 117/2017 per gli altri Ets che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale soltanto qualora superino la soglia di un milione di euro di ricavi nell’esercizio.

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