Bond, sgravio per cassa anche per banche e società quotate
Le spese di emissione di prestiti obbligazionari sono deducibili per cassa, indipendentemente dai criteri di imputazione in bilancio, non solo per le piccole e medie imprese ma anche per i «grandi emittenti» (banche e società quotate).
Sono queste le indicazioni fornite con la circolare 29/E/2014 (si veda anche Il Sole 24 Ore di sabato 27 settembre), con cui l'agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa della disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 13, del Dl 83/2012 (il decreto crescita), che ha introdotto la possibilità di dedurre integralmente «nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio» le spese relative all'emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari.
Secondo l'Agenzia, la norma in questione – benché inserita nell'ambito del provvedimento che disciplina i cosiddetti mini-bond - ha valenza generale, interessando di conseguenza non soltanto le piccole e medie imprese che emettono obbligazioni finanziarie, ma anche i «grandi emittenti» che, per previsione legislativa, sono generalmente obbligati ad adottare i principi contabili Ias/Ifrs.
Inoltre, secondo quanto chiarito nella circolare 29/E/2014, il criterio di deducibilità per cassa di tali costi va considerata come una possibilità per cui optare e non un obbligo per i soggetti interessati), che possono pertanto optare per la deducibilità per competenza, seguendo la ripartizione contabile in più esercizi lungo la durata del finanziamento. Il documento di prassi ha, infatti, sottolineato che «la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l'intero decreto crescita».
Un aspetto non affrontato dalla circolare riguarda la qualificazione fiscale degli oneri in commento. Per i soggetti Ias, infatti, le spese accessorie sostenute in relazione all'emissione di prestiti obbligazionari sono qualificate come interessi passivi e vanno rilevate pro quota a conto economico mediante il metodo dell'interesse effettivo, ai sensi dello Ias 39.
Occorre chiedersi in proposito, se la norma che prevede l'integrale deducibilità nell'esercizio di sostenimento del costo, comporti per i soggetti Ias una deroga anche alla qualificazione di tali spese, introducendo un regime di deducibilità speciale che non risente delle regole proprie degli interessi passivi.
Il tema non è irrilevante, in quanto l'articolo 96 del Tuir prevede che gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 30% del Rol. Per le banche e i soggetti finanziari tali componenti sono invece deducibili nei limiti del 96 per cento.
Appare in proposito preferibile ritenere che l'adozione del regime di deducibilità per cassa non sia idoneo a escludere l'applicabilità dell'articolo 96 del Tuir alle spese di emissione delle obbligazioni, posto che il Dl 83/2012 deroga soltanto al criterio di imputazione temporale e non anche ai criteri di qualificazione e classificazione in bilancio sanciti dall'articolo 83 del Testo unico per i soggetti Ias. Questi ultimi adottano ai fini della determinazione del reddito di impresa «i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio» previsti dagli Ias (articolo 83 del Tuir).
Di conseguenza le spese di emissione di prestiti obbligazionari sostenute dai predetti soggetti, imputate a conto economico mediante il metodo dell'interesse effettivo, andrebbero comunque sottoposti ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir.
Pertanto, laddove un soggetto emittente Ias adopter si avvalga della facoltà di dedurre per cassa gli oneri sostenuti per l'emissione delle obbligazioni, sarebbe comunque tenuto ad assoggettare al test del Rol (ovvero, se società finanziaria, a rendere indeducibile il 4% del maggior importo imputato per cassa) tali componenti.