Bonus 600 euro: ultimo appello per i ritardatari mentre l’iscrizione in extremis spera nel riesame
Scadono i termini per presentare la domanda all’Inps per il mese di marzo. Agli esclusi il diritto di replica
Bonus 600 euro per autonomi iscritti all’Inps con possibile riesame amministrativo per le domande respinte. Per i ritardatari invece c’è tempo fino a mercoledì 3 giugno per perfezionare la domanda recuperando anche il contributo di marzo.
L’Inps con il messaggio 2263/2020 (a cui si aggiungono ulteriori tre allegati esplicativi), chiarisce in merito alla gestione delle domande respinte dall’istituto, per le quali è possibile, ora, chiedere un eventuale supplemento di istruttoria per mezzo del quale, qualora ne ricorrano le condizioni, riuscire a recuperare il bonus non erogato.
È, infatti, previsto un termine di 20 giorni dal momento della comunicazione dello “scarto” della domanda per consentire il riesame della pratica, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto alcuna documentazione aggiuntiva idonea a riqualificare la propria posizione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
Le modalità di riesame
Il riesame può essere richiesto direttamente dal contribuente attraverso il sito dell’Inps, producendo la documentazione necessaria alla Voce «Esiti» del Servizio «Indennità 600 euro» cliccando all’interno della sezione «Produci documentazione» che consente di allegare i documenti necessari per un’ulteriore valutazione da parte dell’istituto della pratica.
In alternativa sarà possibile l’invio della documentazione aggiuntiva per il riesame alla Struttura territoriale di competenza alla casella di posta istituzionale appositamente dedicata per l’operazione: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale Inps (quindi, per esempio per la struttura di Padova sarà: riesamebonus600.padova@inps.it.).
Nel successivo paragrafo 4 il messaggio dell’Inps delinea alcune linee guida per la proposizione del riesame dell’istanza a seconda della singola categoria di appartenenza del contribuente (articolo 27-28-29-30- 38 del «Cura Italia») rinviando a tre specifici allegati che contengono nel dettaglio la risoluzione di alcune ben delineate casistiche pratiche.
L’apertura nel 2019
Ma vediamo un caso concreto. Supponiamo un contribuente, professionista esercente attività di «Altri servizi fotografici» che ha aperto partita Iva in data 1° febbraio 2019 (in regime forfettario), senza perfezionare l’iscrizione alla gestione separata nei 30 giorni dall’apertura. Costui si è visto rigettare la propria domanda, presentata in data 2 aprile 2020, relativa al «bonus 600 euro», proprio a motivo del fatto che all’istituto non risulta l’iscrizione alla gestione separata.
Orbene in questo caso, non tutto è perduto. Il contribuente dovrà procedere in primo luogo a perfezionare l’iscrizione alla Gestione separata, “ora per allora” con la relativa decorrenza (in questo caso dal 1° febbraio 2019).
Successivamente il professionista dovrà, con una delle procedure alternative sopra individuate (mail all’indirizzo riesamebonus600.nomesede@inps.it), oppure attraverso il caricamento direttamente sul sito, procedere ad allegare la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività (nel nostro caso 1° febbraio 2019) che certifica il suo avviamento antecedente alla data del 23 febbraio 2020 (data dopo la quale il beneficio non spetta).
Una volta completata la procedura, l’Inps potrà rivalutare l’istanza del contribuente alla luce della documentazione, procedendo con l’erogazione del bonus 600 euro per entrambe le mensilità di marzo e aprile.