I temi di NT+Le parole del non profit

Bonus beni strumentali anche per l’attività connessa della Onlus

L’ente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione se ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge

Onlus e accesso al tax credit per gli investimenti in nuovi beni strumentali. L’applicabilità agli enti non profit delle agevolazioni per i nuovi investimenti è un tema molto dibattuto e su cui sono giunti diversi quesiti attraverso il Modulo24 Terzo settore. Tra gli argomenti oggetto di maggiori richieste di chiarimento i limiti alla fruibilità del credito in questione da parte delle Onlus. Un’opportunità che, come vedremo, potrà essere colta solo con riferimento allo svolgimento delle attività connesse svolte dall’ente con esclusione, dunque, di quelle istituzionali.

La riposta sul tema si ricava dai chiarimenti di prassi forniti dall’amministrazione finanziaria sull’ammissione al beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020). Si tratta di una misura diretta a incentivare chi investe in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.

Un’agevolazione che richiama quanto già previsto nel 2020 e da cui se ne distingue per l’incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili. A livello soggettivo, da notare come la disciplina esclude espressamente dall’ambito applicativo quelle sole imprese:

• che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;

• che siano destinatarie di sanzioni interdittive in base all’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001, limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione.

La mancanza di ulteriori precisazioni circa la platea dei beneficiari è stata, in ogni caso, supplita dai chiarimenti di prassi, rilevanti anche con riguardo all’ambito non profit.

In particolare, come precisato dall’Agenzia, a rigore rientrerebbero nel novero soggettivo anche gli enti non commerciali, sempreché con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitate (circolare 9/E/2021). Ne è prova quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria che aveva confermato l’accesso al tax credit per l’ente pubblico locale per gli investimenti sostenuti nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica (risposta a interpello 389/2020).

Pertanto, in base all’orientamento di prassi, sembrerebbero poter rientrare nell’ambito applicativo anche gli enti dotati della qualifica Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997). Questi ultimi potrebbero, infatti, accedere al beneficio per gli investimenti in beni strumentali relativi non all’attività istituzionale, che come tale è non commerciale, ma solo con riferimento all’eventuale attività connessa. Quest’ultima, sebbene non produttiva di reddito ai fini Ires, è infatti considerata attività di natura commerciale a pieno titolo (circolare ministero delle Finanze 141/1998). In quest’ultima ipotesi, ove ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge, l’ente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.