La circolare 9/E/2021 paragrafo 7.1 recita testualmente: «Il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo». Il 12 aprile 2022 su NT+Fisco del «Sole 24 Ore» è uscito un articolo di Gabriele Ferlito che sembra esprimere un significato distorto della circolare, in quanto prevede che per non ricadere nel meccanismo di recapture occorre procedere al riscatto anticipato dei beni in leasing durante il periodo biennale dell’entrata in funzione/ interconnessione. Ritengo, invece, che la norma sia scritta per i leasing che contrattualmente hanno una durata inferiore a due anni e sui quali si potrebbe non procedere al riscatto oppure a quelli che hanno interconnessioni che avvengono entro due anni dalla scadenza del leasing e sui quali non si esercita poi il riscatto. Ma per la maggioranza dei leasing ordinari di durata 48 o 60 mesi (a meno di interconnessione tardiva) non si verifica nessuna preoccupazione del meccanismo di recapture, anche in caso di mancato riscatto del bene e soprattutto senza alcun obbligo di riscatto anticipato.
In particolare, nel passaggio della circolare citato, si legge quanto segue: «Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto...