L'esperto rispondeImposte

Bonus beni strumentali e leasing, i confini dell’agevolazione

Una volta trascorso il periodo di sorveglianza, anche in assenza di riscatto del bene in leasing non dovrebbe scattare il recapture dell’agevolazione

di Gabriele Ferlito

La domanda

La circolare 9/E/2021 paragrafo 7.1 recita testualmente: «Il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo». Il 12 aprile 2022 su NT+Fisco del «Sole 24 Ore» è uscito un articolo di Gabriele Ferlito che sembra esprimere un significato distorto della circolare, in quanto prevede che per non ricadere nel meccanismo di recapture occorre procedere al riscatto anticipato dei beni in leasing durante il periodo biennale dell’entrata in funzione/ interconnessione.
Ritengo, invece, che la norma sia scritta per i leasing che contrattualmente hanno una durata inferiore a due anni e sui quali si potrebbe non procedere al riscatto oppure a quelli che hanno interconnessioni che avvengono entro due anni dalla scadenza del leasing e sui quali non si esercita poi il riscatto.
Ma per la maggioranza dei leasing ordinari di durata 48 o 60 mesi (a meno di interconnessione tardiva) non si verifica nessuna preoccupazione del meccanismo di recapture, anche in caso di mancato riscatto del bene e soprattutto senza alcun obbligo di riscatto anticipato.

Si concorda con la tesi del lettore. L’articolo indicato nel quesito si limitava a evidenziare una problematica interpretativa che emerge da un passaggio della circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E/2021 (paragrafo 7.1) e a prospettare una possibile soluzione.

In particolare, nel passaggio della circolare citato, si legge quanto segue: «Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” (i.e. 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, ndr) costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà». Questo passaggio della circolare sembra quindi deporre nel senso che, per l’Agenzia, se non si esercita il riscatto entro il periodo di sorveglianza (31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione/interconnessione del bene) risulta integrata la fattispecie di recapture.

Tuttavia, come anticipato, si concorda con la tesi indicata dal lettore nel quesito, perché la ratio della norma depone nel senso che, una volta trascorso il periodo di sorveglianza, anche in assenza di riscatto del bene in leasing non dovrebbe scattare il recapture dell’agevolazione. Ciò perché la finalità della norma è solo quella di assicurarsi che, per almeno per tale periodo, il soggetto che usufruisce dell’agevolazione utilizzi i beni nell’attività dell’impresa.

Una conferma di ciò si rinviene in un altro passaggio del paragrafo 7.1 della circolare 9/E/2021, in cui si legge che «la norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa».

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.



Per saperne di piùRiproduzione riservata ©