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Bonus beni strumentali trasferibile anche al socio di aziende agricole

L’attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società trasparente che lo deve indicare nel quadro RU

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi può essere trasferito anche ai soci delle società di persone (Sas e Snc) o imprese familiari. La precisazione è contenuta nella circolare 9/E/2021 pubblicata lo scorso 23 luglio ed era molto attesa soprattutto dalle aziende agricole le quali, in virtù della tassazione loro spettante, rischiavano di poter utilizzare il credito solo nel lungo periodo.
Il credito in questione è quello previsto dalla legge 178/2020 (commi 1051 e seguenti) che spetta alle imprese che investono nell’acquisto (anche mediante leasing) di beni strumentali nuovi.

Mentre in passato questa agevolazione era riconosciuta sotto forma di maggiorazione del costo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento ed era riservata ai titolari di reddito di impresa (quindi erano esclusi i titolari di reddito agrario), ora è riconosciuta «indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa».

Tra i beneficiari sono quindi inclusi i titolari di reddito agrario. Tuttavia, per questi contribuenti l’utilizzo effettivo del credito non è sempre agevole. A norma del comma 1059 della citata legge 178/2020, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta interconnessione. Il credito può quindi essere utilizzato per ridurre le imposte dovute nel periodo; tuttavia, tale circostanza rappresenta spesso un limite per le aziende agricole che determinano i redditi in base alle risultanze catastali e che, quindi, hanno un carico di imposte ridotte. Si ricorda, infatti, che le società di persone (ma anche le Srl) che esercitano esclusivamente attività agricole possono optare per il regime di tassazione catastale dei redditi a norma del comma 1093 della legge 296/2006; esercitando questa opzione, il reddito imponibile viene determinato in base alle risultanze catastali e non in maniera “analitica”, in base alla differenza tra costi e ricavi. Inoltre, coloro che esercitano attività potenzialmente rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir (reddito agrario) sono escluse dall’Irap.

Infine, per quanto concerne l’Iva, i produttori agricoli che cedono prodotti agricoli compresi nella tabella A, parte prima del Dpr 633/1972 possono beneficiare del regime speciale che consente di determinare l’Iva ammessa in detrazione mediante l'utilizzo delle percentuali di compensazione. In occasione di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’eventuale quota non utilizzata per incapienza poteva essere riportata in avanti e utilizzata negli anni successivi. Tale precisazione era stata accolta con favore dalle imprese agricole che, quindi, avrebbero quanto meno potuto beneficiarne negli anni, fino ad esaurimento. Ma il chiarimento più atteso è giunto con la circolare 9/E, nella quale l’agenzia delle Entrate ha affermato che, in linea con quanto già previsto per altre agevolazioni simili, deve ritenersi ammissibile l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Pertanto, l’azienda agricola che non ha capienza per utilizzare il credito potrà attribuirlo al socio che, a sua volta, potrà utilizzarlo in compensazione.

L’attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società trasparente che lo deve indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo. I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione