Contabilità

Bonus casa al posto giusto in bilancio come contributi in conto impianti

Il tema della cessione dei crediti da bonus edilizi – più che mai al centro dell’attenzione in questo momento – porta con sé anche il tema della sua gestione contabile e fiscale

di Cristina Odorizzi

Il tema della cessione dei crediti da bonus edilizi – più che mai al centro dell’attenzione in questo momento – porta con sé anche il tema della sua gestione contabile e fiscale.

L’Oic è intervenuto con un documento del 3 agosto 2021. Qui si parte dall’assunto che la detrazione fiscale sia assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato essendo un diritto a pagare minori imposte. Per questa via l’Oic definisce poi la detrazione come un contributo in c/impianti, in quanto finalizzata a uno specifico investimento e commisurata al costo dello stesso. Ricordiamo che, prima del documento Oic, sull’argomento c’erano diverse impostazioni in dottrina; inoltre, la Dre Piemonte (risposta a interpello prot. 901/445/2020) aveva affermato che la detrazione non rappresenta né un contributo, né un credito d’imposta.

L’Oic indica come modalità di rilevazione della detrazione quella propria dei contributi in conto impianti (salva l’ipotesi di immobili merce) come da principio contabile Oic 16 e quindi a diretta elisione del costo o attraverso il metodo dei risconti passivi. La peculiarità è che, secondo l’Oic, in contropartita viene sempre usata la voce crediti fiscali, a prescindere all’intenzione dell’impresa di trattenere la detrazione o di cederla.

Quanto al differenziale fra costo e detrazione in caso di superbonus, va qualificato come provento finanziario da rilevare negli anni di utilizzo della detrazione e applicando il metodo del costo ammortizzato basandosi sul Tasso interno di rendimento.

In caso invece di impresa che applica lo sconto in fattura o di impresa che acquista crediti da bonus, si avrà la rilevazione del credito fiscale al valore nominale in contropartita, rispettivamente al credito verso il cliente (soggetto che applica lo sconto in fattura) e all’uscita di banca (cessionario). La differenza fra valore nominale del credito e corrispettivo si rileva via via negli anni di utilizzo come provento finanziario con il metodo del costo ammortizzato, come visto nel caso precedente.

Il trattamento fiscale

Se per i temi contabili il riferimento è il documento Oic, per i profili fiscali non risulta a oggi un chiarimento completo.

I profili da affrontare riguardano sia il trattamento della detrazione per le imprese che effettuano l’investimento sia il trattamento del differenziale fra valore nominale del credito e corrispettivo d’acquisto contabilizzato come provento finanziario.

1 La detrazione per l’impresa che effettua i lavori. Viene trattata come contributo c/impianti e quindi a diretta riduzione della quota di ammortamento (che in caso di superbonus è annullata) o come rata di contributo in A5 di conto economica a fronte di un risconto passivo. Tale posta, essendo di base una detrazione fiscale, non dovrebbe essere fiscalmente rilevante né come provento e né come minor quota di ammortamento deducibile. In questo senso si era pronunciata, ancorché prima del documento Oic 2021, la già citata Dre Piemonte (interpello 901-445/2020) concludendo che l’importo della detrazione non può concorrere alla formazione della base imponibile. Una ulteriore conferma, anche se indiretta, deriva dall’interpello 204/2021 in cui si chiarisce che la detrazione fruita da un privato è fiscalmente irrilevante, con la conseguenza che per la determinazione dell’eventuale plusvalenza (articolo 68, Tuir) si assume il costo sostenuto al lordo della detrazione. Allo stesso modo per l’impresa che effettua i lavori e fruisce della detrazione anche il differenziale fra spesa e superbonus (differenza del 10%), essendo parte integrante della detrazione dovrebbe essere non imponibile; simmetricamente anche l’eventuale spread negativo da cessione del credito dovrebbe essere fiscalmente non deducibile.

2 Acquisto di crediti fiscali o concessione di sconto in fattura con uno spread fra valore nominale e prezzo di acquisto. La situazione è più complessa. L’Agenzia ha trattato il tema con l’interpello 105/2020 in tema di ecobonus, secondo cui – ai sensi dell’articolo 88 del Tuir – la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito. È un’impostazione orami superata, posto che il guadagno da acquisto di crediti fiscali è un provento finanziario da contabilizzare per competenza. In questo caso, un principio di riferimento è dato dalla derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, del Tuir (almeno per i soggetti diversi dalle micro imprese), che dovrebbe consentire di far prevalere la qualificazione contabile anche ai fini fiscali.

Professionisti e privati

Resta da affrontare il tema del differenziale positivo da acquisto di bonus per i privati, gli enti non economici e i professionisti (che possono essere tutt’ora primi cessionari). Solo per i professionisti si registra la risposta 243/2022, che – sebbene inerente altra fattispecie – chiarisce che l’eventuale onere per attualizzazione addebitato da un professionista che applica lo sconto in fattura è un corrispettivo tassabile ex articolo 54, Tuir.

Gli esempi

I LAVORI SUL BENE STRUMENTALE D’IMPRESA
Un’impresa effettua un investimento fruendo della detrazione superbonus (o di altre detrazioni per bonus minori) in riferimento a un immobile strumentale.
La contabilizzazione
La società contabilizza la detrazione come contributo in conto impianto facendo riferimento al metodo del costo ammortizzato o dei risconti passivi. La contropartita è in ogni caso una voce di credito fiscale (previa verifica della capienza in termini di imposte prospettiche).
Scritture
Crediti fiscali a Risconti passivi O Crediti fiscali a Immobile
Il differenziale
La differenza fra costo dell’investimento e credito fiscale in caso di superbonus (10%) si rileva nell’ambito dei proventi finanziari anno per anno (in base ad anni utilizzo), con il metodo del costo ammortizzato, assumendo con tasso il Tir.
Per le società che redigono il bilancio abbreviato si applica metodo semplificato (si divide il provento per gli anni di utilizzo del credito).
Profilo fiscale
Sia la detrazione contabilizzata come contributo in c/impianti (in entrambi i metodi) sia il differenziale positivo da superbonus (10%) dovrebbero essere non imponibili in quanto detrazione fiscale.

L’ACQUISTO DI CREDITI A UN VALORE INFERIORE
Una società acquista crediti fiscali a un corrispettivo inferiore al valore nominale (ad esempio, una detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie su spese di 50.000 euro, valore nominale 25.000 euro, al corrispettivo di 19.500 (78% del valore nominale)
La contabilizzazione
L’impresa contabilizza l’acquisto appostando un credito fiscale per il valore nominale a fronte dell’uscita di banca, come segue: Crediti fiscali a Banca.
Il differenziale
La differenza fra corrispettivo di acquisto del credito e suo valore nominale (nel nostro esempio: 5.500 dato da 25.000 - 19.500) in ogni caso si rileva nell’ambito dei proventi finanziari anno per anno (in base ad anni utilizzo), con il metodo del costo ammortizzato, assumendo con tasso il Tasso di riferimento interno (Tir).
Per le società che redigono il bilancio abbreviato si applica metodo semplificato (si divide il provento per gli anni di utilizzo del credito: nel caso dell’esempio, 5.500 euro in dieci rate annuali, 550 euro).
Profilo fiscale
Tale differenza contabilizzata nell'ambito dei proventi finanziari dovrebbe essere fiscalmente rilevante per competenza in base al principio di derivazione (articolo 83, del Tuir).

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