Adempimenti

Bonus sulle commissioni dei Pos: giovedì 20 agosto ultimo giorno per la comunicazione dei dati

Entro il 20 agosto va eseguito l’adempimento per beneficiare dell’agevolazione. Manca ancora il codice tributo

di Stefano Sirocchi

Scade giovedì 20 agosto il nuovo adempimento a carico di banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, che consiste nella comunicazione alle Entrate dei dati del bonus sulle commissioni pagate dagli esercenti sui pagamenti elettronici.

Peraltro, sempre entro il 20, gli stessi soggetti sono chiamati a rendere disponibili agli esercenti i dati sulle commissioni di luglio (al netto di quelle escluse dall'agevolazione, come ad esempio le fee relative a card aziendali), indispensabili per quantificare correttamente e poter fruire di questa agevolazione. Anche se, per la concreta spendibilità del bonus, manca il codice tributo.

Il bonus

Dal 1° luglio scorso agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di debito, credito o prepagate o anche altri mezzi elettronici tracciabili, come previsto dall’articolo 22, del Dl 124/2014.

Il tax credit spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i soggetti beneficiari abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro nell’anno d’imposta precedente (nel 2019 per i soggetti solari). Ai fini del test sulla soglia dovrebbero ritenersi validi i chiarimenti contenuti nella circolare 15/E/2020.

Resta fermo che l’agevolazione è riconosciuta nei limiti della normativa europea sugli aiuti de minimis.

La fruizione

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Al momento si è in attesa di pubblicazione dei relativi codici tributo.

Con riferimento alla base imponibile su cui calcolare il beneficio, si deve fare riferimento ai prospetti prodotti dai i soggetti “convenzionatori”, ossia dagli intermediari finanziari con cui gli esercenti hanno siglato la convenzione per l’accettazione dei pagamenti elettronici. Come previsto dagli articoli 3 e 4, del provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020), tali intermediari trasmettono telematicamente agli esercenti, mediante invio Pec oppure pubblicazione nell’online banking del cliente - entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, o il giorno seguente se questo è festivo - una serie di dati sulle operazioni di pagamento e uno schema con indicazione delle commissioni addebitate sulle le operazioni di pagamento dei consumatori finali e dei costi fissi periodici comprensivi di un numero variabile di operazioni in franchigia.

L’adempimento

Con provvedimento delle Entrate del 29 aprile 2020 (protocollo n. 181301) è stato stabilito che la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento tramite il Sistema di interscambio dati (Sid), con l’utilizzo del software di controllo e di preparazione dei file disponibile sul sito delle Entrate. È consentita la rettifica della comunicazione in caso di errori o omissioni.

Sono obbligati all’adempimento «i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale».

Ai fini dell’agevolazione, dunque, rileva che la convenzione sia stipulata con operatori autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e non la nazionalità del soggetto che emette la carta di pagamento che può essere anche straniero.In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che i prestatori di servizio di pagamento che non stipulano convenzioni e di conseguenza non mettono a disposizione degli esercenti i relativi sistemi di pagamento (di cui ai commi 1 e 1-bis, articolo 22, Dl 124/2014), non debbano effettuare alcuna comunicazione, neppure negativa.

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