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Bonus edili, comunicazioni di aprile modificabili solo entro il prossimo 4 aprile

di Luca De Stefani

N. 15

settimana-fiscale

Non si applica la remissione in bonis per le omesse o errate comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate per le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili. Inoltre, per quest’anno, non sarà possibile sostituire una comunicazione, inviata dal 1° al 4 aprile 2024, oltre il 4 aprile 2024 ed entro il 5 maggio 2024. Entro il 5 aprile 2024, invece, potranno essere corrette quelle inviate a marzo 2024. Sono queste le principali novità che riguardano i bonus edili, contenute nel decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, cosiddetto decreto Superbonus, entrato in vigore il 30 marzo scorso.

Remissione in bonis, dal 30 marzo 2024 non più possibile per le comunicazioni di opzione

A regime

A regime, il modello di comunicazione delle opzioni di cessione del credito o di «sconto in fattura» deve rispettare i termini di invio alle Entrate del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione, relativa alle rate residue non fruite della detrazione, dev’essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto...