Bonus edilizi, l’atto di recupero in fuorigioco
Il Dl Antifrodi 157/2021 ha introdotto diverse misure per contrastare le frodi nelle cessioni dei crediti e detrazioni edilizie.
La prima riflessione va dedicata al controllo preventivo di cui al nuovo articolo 122-bis Dl 34/2020, per cui il Fisco è titolato a sospendere gli effetti delle comunicazioni di cessione dei crediti nei cinque giorni dall’invio, laddove queste presentino profili di rischio da confermarsi nei trenta giorni successivi. La reale portata innovativa di tale controllo è da intendere correttamente.
Il provvedimento direttoriale del 1° dicembre (prot. 340450/2021) ha fissato i criteri per l’effettuazione dei controlli. Va detto, comunque, che tale controllo preventivo altro non è che l’anticipazione, praticamente in tempo reale, dei controlli computerizzati di liquidazione delle dichiarazioni. L’arco di 30 giorni, che il Dl concede al Fisco per separare le operazioni effettivamente a rischio dalle altre, appare infatti troppo breve per svolgere un’effettiva attività d’indagine, ulteriore rispetto al semplice incrocio dei dati disponibili; e la stessa circolare 16/E del 29 novembre conferma che si tratta di un mero presidio preventivo, volto solo a bloccare in partenza le operazioni illecite più rilevanti, fermo restando l’applicabilità dei controlli ordinari su tutte le operazioni (sia quelle sfuggite alla griglia di selezione, che si vedrà quanto fitta, sia quelle intercettate e poi sbloccate, sia quelle confermate come a rischio).
Quanto a queste ultime, è poi da interrogarsi sulla corretta utilizzabilità, da parte delle Entrate, dell’atto di recupero crediti di cui all’articolo 1 commi 421 e 421 della legge 311/2004, che il legislatore intende applicare in via generalizzata per il recupero di tutti gli importi dovuti e non versati, compresi quelli relativi alle cessioni dei crediti in mancanza dei requisti.
Il ricorso ad ampio raggio all’atto di recupero crediti, come disposto dall’articolo 3 Dl 157/2021, contraddice infatti l’impostazione logica e giuridica del precedente articolo 2, per il quale l’operazione di cessione del credito si ha per «non effettuata», se intercettata come “a rischio” nel controllo preventivo. Al legislatore è sfuggito che, se il credito a rischio si ha per non ceduto, allora non vi è alcun credito in circolazione, suscettibile di essere recuperato a mezzo di un atto di recupero crediti. La norma stessa qualifica testualmente la cessione del credito come “non avvenuta”: e ciò preclude di per sé la possibilità di recuperare il credito con lo strumento indicato. I conti si dovranno fare, semmai, con una semplice detrazione fiscale, rimasta in capo al contribuente che intendeva cederla, sempre recuperabile con i controlli ordinari.
Utilizzare l’atto di recupero crediti permette di concentrare l’attività di recupero sugli uffici controlli delle Entrate, più che su quelli territoriali (competenti per i controlli formali): e se l’intenzione è lodevole, a fronte dei grandi numeri in gioco, la scelta dello strumento tecnico è forse rivedibile, a pena di estenuanti contenziosi.