Bonus facciate, la fatturazione anticipata non basta a dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2021
L’accesso all’agevolazione del 90%
Per i bonus ordinari, diversi dal Superbonus del 110%, compreso il bonus facciate (articolo 1, commi 219-224 legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 59 legge 30 dicembre 2020, n. 178), è possibile procedere a cessione e sconto sul corrispettivo senza dover tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori. Se un intervento agevolato non prevede alcun Sal (stato avanzamento lavori), l’opzione per l’una o l’altra soluzione può essere esercitata facendo riferimento all’effettivo pagamento.
Resta fermo l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese sostenute e del visto di conformità, così come disciplinato dal decreto Antifrodi (Dl 157/2021), in vigore dal 12 novembre 2021. Si tratta di un obbligo che – nel caso del quesito – non pare derogabile neppure in virtù del “regime transitorio” previsto dalle Entrate con le Faq del 22 novembre scorso.
Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare 16/E del 2021 è necessario che gli interventi siano per lo meno iniziati nel corso del 2021.
Resta poi fermo che gli interventi devono essere effettivamente realizzati, come precisato dal Mef nella risposta all’interrogazione n. 5-06307 in merito alla possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. La risposta del Mef precisa che l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative attestazioni solo per gli interventi agevolati con il Superbonus. Nel caso diverso delle detrazioni ordinarie, per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente può scegliere di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.
Nel caso di specie del bonus facciate, nel termine di vigenza del 90% (31 dicembre 2021) occorre pagare con bonifico il 10%, mentre l’impresa deve fatturare il 100% entro il medesimo termine. In tal caso, i lavori, se avviati entro il 31 dicembre 2021, possono essere conclusi nel 2022. L’avvio dei lavori, tuttavia, necessita del rilascio del provvedimento urbanistico che, nel caso di specie, non sembra venga rilasciato. In sostanza, la fatturazione anticipata non è sufficiente per considerare i lavori avviati entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che il disegno di legge di Bilancio 2022 proroga il bonus facciate anche per il 2022, ma riduce l’aliquota della detrazione dal 90 al 60 per cento.
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