L'esperto rispondeImposte

Bonus facciate, la fatturazione anticipata non basta a dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2021

L’accesso all’agevolazione del 90%

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietario di un immobile sito in un condominio la cui assemblea ha deliberato interventi alla facciata esterna che beneficiano del credito d’imposta del 90% con contestuale cessione del credito all’impresa appaltatrice. Pur avendo presentato le pratiche per questi interventi al Comune, il condominio non ha ancora ottenuto i necessari permessi. L’Amministratore sostiene che per fruire del credito d’imposta non sia necessario avere i permessi ed aver iniziato i lavori nell’anno 2021, bensì sia sufficiente che entro il 31 dicembre 2021 il condominio paghi la fattura all’impresa per l’importo pari al 10% a carico del condominio (al netto dello sconto in fattura) e che egli comunichi all’agenzia delle Entrate la cessione del credito dai condomini all’impresa. In questo modo, i lavori potranno iniziare nel corso del 2022 senza far perdere ai condomini l’agevolazione del 90%. Vorrei sapere se quanto sopra esposto è una pratica corretta senza conseguenze per i condomini
C.P. – Trani

Per i bonus ordinari, diversi dal Superbonus del 110%, compreso il bonus facciate (articolo 1, commi 219-224 legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 59 legge 30 dicembre 2020, n. 178), è possibile procedere a cessione e sconto sul corrispettivo senza dover tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori. Se un intervento agevolato non prevede alcun Sal (stato avanzamento lavori), l’opzione per l’una o l’altra soluzione può essere esercitata facendo riferimento all’effettivo pagamento.

Resta fermo l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese sostenute e del visto di conformità, così come disciplinato dal decreto Antifrodi (Dl 157/2021), in vigore dal 12 novembre 2021. Si tratta di un obbligo che – nel caso del quesito – non pare derogabile neppure in virtù del “regime transitorio” previsto dalle Entrate con le Faq del 22 novembre scorso.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare 16/E del 2021 è necessario che gli interventi siano per lo meno iniziati nel corso del 2021.

Resta poi fermo che gli interventi devono essere effettivamente realizzati, come precisato dal Mef nella risposta all’interrogazione n. 5-06307 in merito alla possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. La risposta del Mef precisa che l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative attestazioni solo per gli interventi agevolati con il Superbonus. Nel caso diverso delle detrazioni ordinarie, per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente può scegliere di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

Nel caso di specie del bonus facciate, nel termine di vigenza del 90% (31 dicembre 2021) occorre pagare con bonifico il 10%, mentre l’impresa deve fatturare il 100% entro il medesimo termine. In tal caso, i lavori, se avviati entro il 31 dicembre 2021, possono essere conclusi nel 2022. L’avvio dei lavori, tuttavia, necessita del rilascio del provvedimento urbanistico che, nel caso di specie, non sembra venga rilasciato. In sostanza, la fatturazione anticipata non è sufficiente per considerare i lavori avviati entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il disegno di legge di Bilancio 2022 proroga il bonus facciate anche per il 2022, ma riduce l’aliquota della detrazione dal 90 al 60 per cento.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©