Bonus investimenti, test sulle fatture
Anche senza indicazione dei riferimenti di legge non può esserci decadenza
Con le imprese impegnate a limitare i danni economici della crisi, il 2020 non verrà probabilmente ricordato come l’anno degli investimenti. Il credito di imposta 2020, disciplinato ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha comunque il pregio, in raffronto ai precedenti super/iper ammortamento, di essere fruibile anche in caso di perdite fiscali (in cinque rate annuali).
L’indicazione in fattura
C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 (salvo ordine e acconto entro tale termine e acquisto perfezionato nel 1° semestre 2021) per beneficiare del credito la cui misura varia secondo la tipologia dell’investimento:
- 6% per acquisti di beni strumentali nuovi “generici” effettuati, nei limiti di 2 milioni, da imprese e lavoratori autonomi;
- 40% fino a 2,5 milioni (e 20% fino a 10 milioni) in favore di imprese che effettuano investimenti materiali Industria 4.0 indicati nella tabella A della Finanziaria 2017;
Ai fini del controllo la norma (comma 195) dispone che i beneficiari «sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194». È quindi necessario che gli acquisti siano giustificati da fatture recanti l’indicazione di «acquisto di bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 184 a 194 L. 160/2019» che può essere apposta nell’oggetto o nel campo note della fattura. È inoltre opportuno che il riferimento compaia anche negli «altri documenti» quali contratto, ordine, documento di trasporto e causali di bonifico.
Come sanare le sviste
Nella pratica tuttavia, risulta che numerosi acquisti siano stati effettuati senza l’indicazione in fattura del riferimento normativo. Oltre alla mancata richiesta da parte del cliente, in alcuni casi è stata riscontrata anche l’indisponibilità del venditore (si pensi alle evidenti difficoltà di ottenere un documento contenente riferimenti alla normativa italiana da parte di cedente estero). La mancata annotazione è sanabile attraverso l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato ed emissione di fattura corretta (chiarimento Mise in tema di agevolazione Sabatini, Faq 10.15).
Ma quali sono le conseguenze in assenza di regolarizzazione? Per l’agevolazione Sabatini la revoca opera sulla base del dettato normativo (articolo 8, Dm 98/2013) mentre quando l’annotazione in fattura viene richiesto dalla prassi (circolare 41/2001 in tema di credito investimenti al Sud) la conseguenza non può essere la revoca dell’agevolazione (Cassazione 25905/2017).
Per il credito di imposta 2020 si ritiene che il contribuente dovrebbe comunque beneficiare dell’agevolazione, fermo restando la dimostrazione, anche documentale, dei requisiti per l’accesso al credito. Anche se è auspicabile una presa di posizione da parte dell’Agenzia, dal tenore letterale della norma, l’adempimento pare infatti riconducibile più a esigenze di controllo che configurare un requisito di spettanza del credito.