Trattamento fiscale variabile sull’auto aziendale riassegnata
Invece in caso di proroga si continua ad applicare la disciplina in vigore alla prima consegna
La proroga consolida il regime fiscale delle auto a uso promiscuo, la riassegnazione no, e dal 2025 potranno essere tassate in tre modi differenti:
- la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024, basata su coefficienti di tassazione tra il 25% e il 60% a seconda dell’emissione di Co2 del veicolo, resta applicabile per le vetture già consegnate nel 2024 e per quelle già ordinate nel 2024 purché consegnate nel primo semestre del 2025;
- la nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che prevede coefficienti di tassazione tra il 10% e il 50% e favorisce i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e i veicoli elettrici plug-in ibridi, è applicabile a condizione che l’immatricolazione, il contratto e la concessione del veicolo sia avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- nelle restanti fattispecie è applicabile il valore «normale» del bene in base all’articolo 51, comma 3, primo periodo del Tuir, che comporta la tassazione dell’auto prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.
Inoltre, è bene ricordare che il valore fiscale dell’auto concessa ai dipendenti, per il triennio 2025-2027, alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo nel periodo di imposta è esente fino a mille euro o 2mila euro per i lavoratori con figli a carico.
In merito alla disposizioni in questione, l’agenzia delle Entrate, con la circolare...