Imposte

Bonus Irpef, irrilevanti i redditi soggetti a imposta sostitutiva o separata

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di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

Con la finalità di incrementare il reddito disponibile a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati con effetti positivi sui consumi e sulla crescita, l'articolo 1 del Dl n. 66/2014 dispone, per il periodo d'imposta 2014, il taglio del "cuneo fiscale" per il lavoro dipendente ed assimilato sui reddito medio bassi, vale a dire fino a 26.000 euro. Le prime indicazioni operative fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2014 si sono focalizzate sui principali aspetti operativi affinchè, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 4, del Dl, il credito sia riconosciuto unitamente alle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014 (in caso di periodo di paga mensile). Tuttavia in specifici casi l'applicazione della norma si presta ad alcune disparità che non sempre appaiono del tutto logiche e coerenti con le finalità perseguite dalla norma (si vedano i casi riportati nella tabella).
Irrilevanza dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o separata
Il beneficio è riservato ai contribuenti al cui reddito complessivo concorrono (anche se in via non esclusiva) redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir e taluni redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir (come ad esempio le borse di studio e i redditi derivanti da rapporti di co.co.co). Si evidenzia al riguardo che a parità di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato la fruizione del bonus potrebbe essere negata qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano altri redditi tali da far superare il tetto di 26.000 euro. Inoltre, sempre con riferimento al calcolo del tetto dei 26.00 euro, la circolare precisa che il reddito va assunto comunque al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che quindi non influiscono sulla fruizione del bonus. Va però tenuto presente che poiché sono esclusi dal calcolo della soglia di 26.000 euro i redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef vi è una disparità di trattamento a seconda che in relazione a tali redditi (ad esempio i canoni di locazione soggetti a cedolare secca) un dipendente abbia scelto di far concorre tali redditi a tassazione sostitutiva, rispetto al trattamento da riservare a colui che invece ha scelto la strada della tassazione ordinaria in relazione a detti canoni. Infatti nel primo caso i canoni non rileveranno al superamento della soglia di 26.000 euro mentre nell'altro caso occorrerà tenerne conto. La scelta di considerare irrilevanti i redditi che non rientrano nel reddito complessivo comporta altresì che i redditi percepiti dagli eredi del dipendente o collaboratore, pur originati da un rapporto lavorativo ma essendo soggetti a tassazione separata, non potranno usufruire del bonus.
Imposta lorda non superiore alle detrazioni per lavoro dipendente
Per accedere al bonus i contribuenti devono avere una imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente; è invece irrilevante la circostanza che per effetto della detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente sia eventualmente azzerata. In quest'ultimo caso quindi i contribuenti incapienti che non devono Irpef sono svantaggiati rispetto a quei contribuenti che per effetto delle detrazioni per carichi di famiglia non devono Irpef ma mantengono il diritto ad accedere al bonus.
Parametrazione del bonus al periodo di lavoro
A fini procedurali alcune criticità riguardano le modalità di calcolo dl bonus, che come specificato compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno. A questo riguardo la circolare specifica che il calcolo va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto alcuna deroga a tal riguardo. Conseguentemente, riprendendo quanto chiarito dalla circolare n. 15/E del 2007 a proposito della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati, nessuna riduzione del credito andrà operata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (part time orizzontale, verticale o ciclico), ne in caso di giornate di sciopero. Viceversa, non danno diritto alla fruizione della detrazione, non rilevando ai fini del credito, quei giorni per i quali non compete il diritto alla retribuzione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno inoltre il credito dovrebbe essere riconosciuto integralmente sulla base del periodo di lavoro nell'anno anche se parte di esso si è svolto in periodi (gennaio – aprile) non coperti dalla decorrenza ordinaria del bonus.
Decorrenza
Per quanto riguarda la decorrenza del bonus, la circolare n. 8/E dell'Agenzia ha comunque riconosciuto la possibilità di differire l'erogazione del bonus con le retribuzioni di maggio erogate nel mese di giugno. Naturalmente la ripartizione del credito dovrà avvenire tra le retribuzioni relative al 2014 con ciò comprendendo anche la mensilità di dicembre 2014 se erogata entro il 12 gennaio 2015.
Recupero del credito da parte del sostituto d'imposta
Quanto agli adempimenti del sostituto d'imposta si prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Le somme a credito spettanti in ciascun periodo di paga vanno scomputare dalle ritenute Irpef (comprese addizionali regionali, comunali, contributo di solidarietà e imposta sostitutiva sulla produttività) disponibili nel periodo di paga medesimo e, per la residua parte, utilizzando i contributi previdenziali del medesimo periodo di paga in relazione ai quali, non si procede al versamento. Le modalità di recupero non prevedono quindi l'esposizione della compensazione nel modello F24 neppure nel caso in cui questo avvenga con i contributi previdenziali anche se si tratta di una sorta di compensazione orizzontale (tra tributi e contributi) seppure non assoggettata a limiti di legge (attualmente 700.000 euro per anno solare).
Annotazioni nella certificazione Cud
Da ultimo va evidenziato che i sostituiti d'imposta sono tenuti a indicare l'importo del credito riconosciuto nel Cud evidenziando sia l'importo riconosciuto attraverso l'utilizzo delle ritenute disponibili nel mese, sia quello riconosciuto attraverso l'utilizzo dei contributi previdenziali del medesimo periodo di paga. A questo fine, pertanto, se il Cud per l'anno 2014 viene rilasciato in via anticipata, il sostituto d'imposta dovrà provvedere ad integrare i dati mancanti utilizzando il campo delle annotazioni.

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