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Bonus mobili, le Entrate aggiornano la guida: dalle etichette energetiche alle nuove date

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di Dario Aquaro

Non solo il tetto di spesa agevolata (che passa da 16mila a 10mila euro nel 2022 e a 5mila nel 2023 e 2024). La disciplina del bonus mobili, dopo la proroga fino al 2024 arrivata con la legge di Bilancio, prevede altre novità: una scansione “riscalata” dell’etichettatura energetica dei grandi elettrodomestici e lo spostamento temporale dei requisiti per accedere all’agevolazione. Novità ben evidenziate anche nella guida fiscale pubblicata dalle Entrate con gli ultimi aggiornamenti alla legge 234/2021.

Etichettatura «europea»

Sul primo fronte, le regole per gli elettrodomestici si adeguano alla nuova etichetta energetica in vigore dal 1° marzo 2021, che ha reintrodotto la “vecchia” classificazione da A a G eliminando le classi A+, A++ e A+++ (ormai sovraffollate).

Di conseguenza, gli apparecchi etichettati e acquistabili con la detrazione del 50% (e finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione) diventano quelli «di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori». Mentre fino al 31 dicembre scorso – lo ricordiamo – era previsto che fossero detraibili gli apparecchi «di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga)». A ogni modo, poiché siamo ancora in una fase transitoria (la doppia etichettatura è obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato fino al 28 febbraio 2021), gli elettrodomestici presentano spesso entrambe le etichettature e non è dunque complicato trovare la classificazione corrispondente.

Tra i grandi elettrodomestici – sottolinea l’Agenzia – rientrano per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il requisito dell’avvio dei lavori

Quanto alle date, la detrazione spetta purché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio collegati siano iniziati a partire dall’anno precedente a quello dell’acquisto di nuovi arredi o elettrodomestici. Significa che, ad esempio, per avere il bonus mobili nel 2022, il cantiere per gli interventi di ristrutturazione dev’essere partito dal 1° gennaio 2021 in poi. In generale, comunque, basta che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni: non è invece fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il termine entro cui si possono acquistare mobili e grandi elettrodomestici detraibili al 50% è stata spostata al 31 dicembre 2024. La legge – precisano le Entrate – «non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni». Purché, come detto, si rispetti il vincolo per cui gli interventi edilizi siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.