Imposte

Bonus Pmi e start up innovative, la domanda sblocca gli investimenti

Operativa dal 1° marzo la piattaforma: partono i controlli sul «de minimis». In caso di stop parziale può essere necessario ricominciare la procedura

Detrazione fruibile solo per le domande completamente finalizzate. Con possibilità di uno stop anche parziale, che può portare a dover ricominciare la procedura. È quanto emerge dai chiarimenti che il ministero dello Sviluppo economico ha fornito negli ultimi giorni sul bonus del 50% dedicato a chi investe in Pmi e start up innovative.

Dal 1° marzo è, infatti, pienamente operativa la piattaforma telematica per la trasmissione dell’istanza preventiva di accesso al beneficio previsto dall’articolo 38, comma 7 e comma 8 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). Si tratta di un percorso attivato dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2020 e appena entrato nel vivo.

L’invio dell’istanza, come ricorda la circolare Mise del 25 febbraio 2021, è propedeutico e condizione necessaria all’effettuazione dell’investimento. Ad occuparsene sarà direttamente l’impresa beneficiaria attraverso l’accesso alla sezione «Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e Pmi innovative» del sito internet del ministero.

A questo scopo, ricorda il documento, la start-up o Pmi innovativa deve risultare preventivamente e regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro imprese. Infatti, la piattaforma informatica non consente il completamento dell’iter di presentazione della domanda laddove riscontri, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, la mancanza dell’iscrizione alle sezioni speciali del Registro imprese previste dal decreto, la mancanza di un indirizzo Pec registrato e laddove l’impresa beneficiaria si trovi in stato di liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

C’è una finestra per recuperare le operazioni già realizzate. Anche se il soggetto investitore ha effettuato i versamenti nel corso dell’anno 2020, infatti, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza per regolarizzarli, entro il prossimo 30 aprile. Solo dopo la chiusura dell’istanza, e dei relativi accertamenti, l’investitore avrà diritto alla fruizione dell’agevolazione.

Prima di ottenere materialmente l’agevolazione, infatti, bisognerà attendere l’esito positivo delle verifiche sui massimali previsti dal regolamento de minimis e sulla registrazione dell’aiuto presso il Registro nazionale. Bisognerà, insomma, aspettare che la domanda risulti “finalizzata”.

Le istanze si intendono correttamente finalizzate esclusivamente a seguito dell’attestazione, da parte della piattaforma informatica, di esito positivo dell’accertamento e di rilascio del Codice identificativo dell’aiuto, generato dal Registro nazionale. Potrà anche accadere che l’impresa debba presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati per rispettare il massimale. Anche eventuali variazioni dell’investimento andranno comunicate in maniera tempestiva, tramite la piattaforma.

Vale la pena ricordare che l’eventuale esito negativo dell’accertamento da parte della piattaforma viene trasmesso alla Pec dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore. In tal caso, non sarà possibile fruire dell’agevolazione e sarà del tutto inutile eseguire l’investimento.

Il ministero ha anche chiarito che l’accesso alla piattaforma informatica avviene mediante Spid, ma l’impresa dovrà avere a disposizione anche una Pec e la firma digitale, oltre che l’indirizzo Pec anche del soggetto investitore.

Alla piattaforma accede il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Se l’amministrazione è in capo ad un soggetto diverso da una persona fisica, questa dovrà preventivamente accreditarsi con l’invio, da parte del rispettivo legale rappresentante, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell’istanza, di una specifica richiesta, mediante Pec, all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it.

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