I temi di NT+Modulo 24

Bonus ricerca e sviluppo, la certificazione preventiva mette al riparo dal rischio contenzioso

Il Dl 73/2022 ha previsto la possibilità di una “verifica” preventiva; un Dpcm di prossima emanazione dovrà individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al suo rilascio

di Alessandro Sacrestano

Nel contesto del recente Dl Semplificazioni (Dl21 giugno 2022, n. 73 «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022) il legislatore è intervenuto su un tema caldo in fatto di agevolazioni, ovvero la corretta fruizione del bonus Ricerca e Sviluppo, così come disciplinato dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
La stagione dei controlli inaugurata dal Fisco sull’incentivo in parola ha condotto all’emersione di una serie di presunte irregolarità nella gestione del bonus che si è dapprima risolta nell’avvio di numerosi contenziosi tributari sui recuperi effettuati, per poi – segnatamente al credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato nel quinquennio 2015-2019 (articolo 3 del decreto legge 145/2013) – confluire in una procedura di “sanatoria” che, stando alle indicazioni dettate dal provvedimento 188987/2022 delle Entrate, consentirebbe alle imprese di restituire, al netto di sanzioni ed interessi, gli importi fruiti a valere su progetti non congruenti con le precisazioni fornite dal Fisco sul corretto intendimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Con le previsioni formulate nel Dl Semplificazioni, in particolare all’articolo 23, il nostro sistema normativo aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, introducendo la possibilità di avvalersi di una certificazione preventiva ai controlli sulle attività implementate, tale da opporne i contenuti ai soggetti verificatori.

Le contestazioni sulla natura della spesa

Per meglio intendere il senso della recente previsione normativa, non si può non spiegare quale sia l’elemento di discrimine nella valutazione operata dal Fisco sui progetti di spesa realizzati.

In particolare, l’attenzione delle Entrate si focalizza su quanto ha precisato il comma 200 dell’articolo 1 della legge 160/2019, secondo cui «sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico ... sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)».

Successivamente, il decreto Mise del 26 maggio 2020, all’articolo 2, ha chiarito che possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Lo stesso decreto aggiunge alle definizioni date sopra che «ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti».

Insomma, la precisazione secondo cui le spese agevolate «perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa» ha prodotto una dicotomia non da poco sul concetto di “novità” sotteso ai progetti di ricerca implementati fra la visione “aggiornata” delle Entrate e lo spirito con cui molte imprese si sono approcciate alla ricerca condotta. Tale dicotomia, ha indotto il Fisco a proporre una pace mediata, attraverso il citato provvedimento di sanatoria, con riversamento delle somme compensate senza sanzioni ed interessi.

La certificazione delle spese come elemento preventivo all’utilizzo del bonus

Con le previsioni contenute nell’articolo 23, commi da 2 a 5 del Dl 73/2022, il legislatore ha introdotto la possibilità per le imprese beneficiarie del bonus di richiedere ed ottenere una certificazione preventiva della spesa sostenuta, in modo da assicurare l’utilizzo in compensazione del bonus senza spiacevoli conseguenze a seguito di successivi controlli. Invero, la norma, modificando la legge istitutiva dell’agevolazione, premette che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.
Pertanto, con l’obiettivo di favorire l’applicazione del bonus in condizioni di certezza operativa, la certificazione in argomento consentirà alle imprese beneficiarie di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Stando al testo della norma, saranno soggetti appositamente abilitati che, coerentemente con le linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate, potranno rilasciare la certificazione. Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, ad individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, garantendone la professionalità, l’onorabilità e l’imparzialità. I soggetti, così individuati, confluiranno in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Tuttavia, essa potrà essere richiesta a condizione che eventuali violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Passando al novero degli effetti dell’ottenimento della certificazione, il decreto stabilisce che essa produce effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fatta eccezione per i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Di conseguenza, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24.