L'esperto rispondeAdempimenti

Bonus ristrutturazioni con l’integrazione del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori

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di Marco Zandonà

La domanda


Mio padre, titolare di agriturismo e imprenditore agricolo titolo principale (Iap), ha ottenuto un permesso per ampliamento dell’immobile ad uso abitativo dell’imprenditore, in cui ha la residenza. Per effettuare l’ampliamento dovrà effettuare modifiche della parte già esistente dell’immobile al fine di “attaccare” la parte di nuova costruzione, pertanto può usufruire della detrazione al 50% almeno sulla parte di costo che riguarda il necessario adeguamento della parte esistente anche se nel permesso di costruire si parla solo di ampliamento? Essendo l’immobile destinato ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo, le fatture dovranno essere emesse come soggetto privato, non intestate all’agriturismo, e potrà essere applicata l’Iva al 4% ai sensi della voce 21-bis) della tabella A)2, parte II, allegata al Dpr 633/1972 sia per la parte nuova costruzione che per la parte ristrutturazione?

La risposta è affermativa, ma sempre a condizione che sotto il profilo urbanistico vengano abilitati anche i lavori di ristrutturazione dell’esistente e non solo l’ampliamento. Occorre, pertanto, un’integrazione del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori. Con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, ossia il Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017, ossia la legge di Bilancio per il 2018), in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento, le detrazioni spettano solo sulla parte delle spese inerenti la ristrutturazione e non anche l’ampliamento che deve essere considerato come parziale nuova costruzione e le cui spese non rientrano tra quelle detraibili. Pertanto, occorre tenere separate le spese di recupero (detraibili) da quelle di ampliamento (queste non detraibili) pena l’inapplicabilità della detrazione anche per gli interventi di recupero (vedi anche circolare 7/E del 2018). Per quanto riguarda l’intervento di ristrutturazione con ampliamento anche di casa rurale, si rende applicabile l’aliquota Iva del 10% per l’appalto di ristrutturazione dell’esistente (n. 127 quaterdecies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972), mentre l’Iva al 4% si applica solo per i corrispettivi di appalto inerenti l’ampliamento ma solo a condizione che gli stessi siano tenuti distinti sia in sede di fatturazione che nell’ambito dello stesso contratto di realizzazione dei lavori (n. 39, tabella A, parte II, Dpr 633/72), e in presenza dei requisiti di legge per le agevolazioni prima casa in capo al proprietario (residenza nel comune, non possesso nel comune di altra abitazione e in Italia di abitazione o porzione di abitazione acquistata con le agevolazione prima casa).

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