Imposte

Bonus sanificazione e acquisto Dpi, compensazione o cessione al via

Pubblicato sul sito delle Entrate il provvedimento che consente la compensazione (o la cessione) del maggior credito relativo al bonus

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

È (finalmente) stato pubblicato sul sito delle Entrate il provvedimento che consente la compensazione (o la cessione) del maggior credito relativo al bonus sanificazione ed acquisto Dpi di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio, grazie alle maggiori risorse rese disponibili dal decreto Agosto. Si tratta del provvedimento 2020/381183 datato 16 dicembre. Proprio quest’ultima data rappresenta una sorta di beffa per i soggetti interessati, con possibili conseguenze per chi avesse provveduto, nella giornata del 16, ad utilizzare il credito in compensazione con i debiti d’imposta scadenti in tale giorno e non prorogati al 16 marzo dal decreto Ristori-quater. Vediamo perché.

Moltissime imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali hanno presentato entro lo scorso 7 settembre la comunicazione telematica per accedere al bonus, a ristoro delle spese di sanificazione e acquisto dispositivi sostenute entro il 31 agosto e di quelle stimate da sostenersi entro fine anno.

Il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre ha individuato la percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziati dal decreto Rilancio) e l’importo del credito d’imposta teorico sulle spese comunicate pari a 1.278.578.142 euro. La percentuale è stata, quindi, del 15,6423%. In pratica, il tax credit effettivo, parametrato alle spese sostenute, è stato, in prima battuta, pari al 9,385% (15,6423% del 60%). Con la legge di conversione del decreto Agosto (articolo 31 Dl 104/2020) sono state incrementate le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, «dirottandole» dal bando Inail di cui all’articolo 95 del Dl 34/2020. Tale importo, aggiungendosi ai 200 milioni originari, ha portato lo stanziamento a 603 milioni di euro. Ne consegue che la misura del credito d’imposta teorico sulle spese comunicate è diventato pari al 47,1617%, che corrisponde ad un tax credit effettivo del 28,30% circa.

Erano quindi mesi che si attendeva il via libera da parte dell’Agenzia circa l’utilizzo di questa maggior somma, già nota in tutte le sue componenti. Pur in assenza del provvedimento, nei giorni scorsi i soggetti interessati hanno potuto visualizzare nel cassetto fiscale la somma corrispondente e molti di essi lo hanno interpretato come un via libera alla compensazione per la prima scadenza utile, quella di mercoledì 16 dicembre. Tuttavia, il provvedimento diffuso ieri e datato 16 dicembre – oltre a prevedere che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 47,1617%, troncando il risultato all’unità di euro – richiama, per l’utilizzo i punti 5 e 6 del provvedimento del 10 luglio 2020. In base a essi, il credito d’imposta può essere compensato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, quindi dal 17 dicembre. Il che significa, nella maggior parte dei casi, rinviare la prima compensazione utile al 16 gennaio.

La preoccupazione, per chi ha utilizzato il maggior credito in compensazione il giorno 16, è che il modello F24 venga sospeso secondo le procedure di cui ai commi 49-ter e 49-quater dell’articolo 37 del Dl 223/2006, costringendo gli interessati al ravvedimento operoso dell’intero debito presente nel modello (anche per la parte non compensata dal maggior importo di questo credito d’imposta). Sarebbe veramente una beffa. Inserire l’importo nel cassetto fiscale equivale a mettere i soldi sul conto corrente del contribuente, e pretendere che il soggetto non utilizzi quella somma alla prima occasione utile, senza neanche un comunicato stampa ad avvisarlo che si tratta di somme ancora sospese, non sembra un comportamento coerente. Così come appare assai poco corretto datare il provvedimento – dopo mesi di attesa ingiustificata – il giorno stesso in cui scade la compensazione. Sarebbe stato molto meglio avvisare per tempo che tali somme erano spendibili solo a decorrere dal 1° gennaio 2021: la certezza sugli adempimenti, in quest’ambito così delicato e in un periodo così difficile, dovrebbe essere l’obiettivo principale, ma, evidentemente, non lo è.

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