Imposte

Bonus start up innovative, online la circolare del Mise per le istanze

Pubblicato il documento 1/2021 del ministero con le istruzioni. Presto online il portale per l’inoltro delle domande

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Il decreto Mise del 28 dicembre 2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 febbraio, completa il quadro degli incentivi fiscali in regime di minimis all’investimento in start-up innovative e in Pmi innovative effettuate dai soggetti Irpef introdotto dal Dl 34/2020 convertito (decreto Rilancio).

Con la pubblicazione della circolare 1/2021 del Mise, inoltre, è tutto pronto per l’invio delle domande. Come si legge sul sito del ministero, saranno presto online il sito per l’inoltro delle istanze - che da decreto deve iniziare lunedì 1° marzo - e il manuale utente.

Il quadro normativo
La pubblicazione del Dm giunge però a diversi mesi di distanza dal termine originario (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio), comportando alcune riflessioni in termini di attività da porre in essere per gli operatori.

Va ricordato, infatti, che l’articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020 ha integrato la disciplina agevolativa contenuta nel Dl 179/2012 aggiungendo l’articolo 29-bis in base al quale dal 19 maggio 2020, in alternativa alla detrazione Irpef del 30% ex articolo 29 per gli investimenti fino a un milione di euro, viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita (direttamente o indirettamente per il tramite di Oicr) nelle start up innovative fino a un massimo di 100mila euro.

Con il comma 8, invece, è stato introdotto il comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015, riferito agli investimenti nelle Pmi innovative, prevedendo per tali società l’innalzamento a 300mila euro dell’investimento massimo detraibile. In caso di investimento superiore a tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

Poiché, per espressa previsione dell’articolo 9 del decreto Mise 28 dicembre 2020, le relative misure si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le stesse assumono effetto anche per gli investimenti effettuati lo scorso anno, nel corso del quale, proprio in virtù delle norme di maggior favore contenute nel Dl Rilancio, sono state avviate diverse iniziative finalizzate ad attrarre capitale verso start up e Pmi innovative.

Di conseguenza, affinché gli investitori possano effettivamente fruire della detrazione Irpef al 50% sugli investimenti effettuati nel 2020, l’articolo 5, comma 7, del Dm prevede che le società beneficiarie possono presentare “a posteriori” al Mise l’istanza prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dm e devono farlo tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021. L’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 e in modalità telematica dovrà contenere (allegato A):

• gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in presenza di investimenti indiretti, dell’Oicr;

• l’ammontare dell’investimento;

• l’ammontare della detrazione richiesta.

Il rispetto della soglia «de minimis»
In questo modo potrà essere verificato il rispetto della condizione fissata dal regolamento Ue 1407/2013 secondo il quale il beneficio fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» a una medesima start-up a o Pmi innovativa (considerando la nozione di «impresa unica») non superiore a 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Sarà poi il Mise, previa verifica del rispetto del massimale a notificare gli esiti del controllo sia all’impresa beneficiaria sia all’investitore e, in caso di esito negativo, la fruizione del beneficio verrebbe esclusa. Sempre il Mise provvederà ad inviare periodicamente all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno inoltrato l’istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione, indicando anche il relativo importo.

In tal modo, l’Amministrazione finanziaria potrà incrociare i dati con quelli indicati nella dichiarazione dei redditi presentata dal fruitore della detrazione relativamente al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

Articolo aggiornato il 27 gennaio 2021.

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