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Bovini e suini, ritorno al passato per le percentuali di compensazione Iva

Le aliquote scendono di nuovo al 7% per i bovini e al 7,3% per i suini. I produttori nel regime Iva speciale dovranno versare rispettivamente il 3% e il 2,7% dell’imposta incassata sulle vendite

La legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge 197/2022) non ha mantenuto l’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini previsto inizialmente dalla legge 208/2015 e confermato in ultimo dal comma 527 della legge 234/2021.

L’articolo 34 del Dpr 633/1972 dispone un regime speciale Iva per i produttori agricoli in base al quale l’ammontare dell’imposta portata in detrazione non è basata sugli acquisti effettuati, come ordinariamente previsto dall’articolo 19, ma sulla base delle percentuali di compensazione da applicare alle cessioni di prodotti agricoli effettuate. In altre parole, l’Iva da versare non è pari alla differenza tra l’Iva dovuta sulle operazioni attive e l’Iva detraibile sulle operazioni passive, ma bensì in base alla differenza tra l’Iva dovuta e l’imposta detraibile calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di compensazione applicate all’ammontare delle vendite. Per ciascun prodotto agricolo è prevista una diversa percentuale di compensazione e fino al 31 dicembre 2022 l’aliquota da applicare sulle vendite dei bovini e dei suini era pari al 10%, mentre la percentuale di compensazione era pari al 9,5 per cento. Questo significa che l’imposta da versare era pari solo allo 0,5% dell’ammontare di queste operazioni attive.

Non essendo stata prorogata la misura al 9,5 per cento, le percentuali di compensazione tornano al 7% per i bovini, come disposto dal Dm 30 dicembre 1997 e al 7,3% per i suini, come disposto dal Dm 23 dicembre 2005. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2023, i produttori agricoli che si avvalgono del regime Iva speciale dovranno versare rispettivamente il 3% e il 2,7% dell’imposta incassata sulle vendite.

La differenza tra l’Iva detraibile in base alle regole ordinarie e l’Iva detratta calcolata con le percentuali di compensazione è definita rendita Iva ed è una componente positiva di reddito per le imprese agricole che possono trattenere una quota dell’Iva incassata sulle vendite.

Tuttavia, la riduzione delle percentuali di compensazione comporta, a cascata, un incremento dell’Iva da versare e una riduzione della rendita Iva.

Le imprese agricole, con l’inizio dell’esercizio, devono interrogarsi se mantenere il regime speciale rappresenti ancora un vantaggio, o se la variazione delle percentuali di compensazione, unitamente all’incremento dei costi di gestione delle aziende agricole, abbia ridotto la rendita Iva in misura sostanziale e convenga valutare di passare al regime ordinario. Infatti, il regime speciale rappresenta il regime naturale per le imprese agricole, ma queste possono optare per la determinazione dell’imposta secondo le regole ordinarie. Il cambio di regime da speciale a ordinario, tuttavia, deve essere attentamente ponderato poiché, comporta anche l’obbligo di rettifica dell’imposta detratta in base all’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972. La rettifica incide sia per i beni ammortizzabili acquistati nel quinquennio precedente (dieci anni nel caso di beni immobili), che anche per le rimanenze esistenti al momento del cambio di regime.