Imposte

Branch exemption, regole su misura

di Dario De Santis

Per le stabili organizzazioni estere di società ed enti commerciali residenti che rientrano nel regime opzionale di “branch exemption” la variazione in aumento del fondo di dotazione, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, va calcolata secondo le disposizioni introdotte dal decreto Ace del 3 agosto 2017, come recentemente integrate dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.

Il punto 7.8 del provvedimento attuativo del regime di branch exemption, innovando rispetto alla precedente versione diffusa in bozza, ha infatti introdotto una modalità di calcolo specifica: la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 e il fondo congruo a fini fiscali in pari data.

La successiva variazione del fondo di dotazione è formata dalla somma algebrica degli incrementi derivanti da apporti in denaro operati dalla casa madre alla branch e dagli utili mantenuti nell'economia della branch stessa nonché dalle rettifiche contabili e fiscali (queste ultime rilevano nel limite del valore fiscalmente congruo e solo per il periodo di imposta in cui vengono operate) e i decrementi derivanti dalle riduzioni del fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione con attribuzione alla casa madre, effettuate a qualsiasi titolo.

Viene inoltre previsto, a differenza dell'ordinario calcolo applicabile alle branch italiane di società ed enti commerciali non residenti, che l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni in esame non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa “nel complesso”.

Si ritiene, in proposito, che il complessivo rendimento nozionale della casa madre debba comprendere anche l'Ace calcolata sull'incremento del fondo di dotazione della branch estera oltre a quella propria della società italiana.

Diversamente, se l'agevolazione fosse calcolata solo in capo alla branch andrebbe unicamente a ridurre il suo reddito esente che, in quanto tale, va sottratto da quello complessivo della casa madre secondo il particolare meccanismo di calcolo previsto nel punto 7.4 del menzionato provvedimento delle Entrate.

Viene inoltre disposto che la parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni che eccede quello relativo all'impresa nel complesso venga imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto: le eventuali eccedenze di rendimento nozionale devono essere riportate dalla medesima branch nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Di rilievo la previsione introdotta dal provvedimento che esclude l'attribuzione del fondo di dotazione alla branch esente dagli elementi negativi della variazione del capitale proprio della casa madre, incentivando così le imprese residenti a capitalizzare le proprie diramazioni estere.

Alle stabili organizzazioni in oggetto si applicano, inoltre, le disposizioni antielusive previste dall'articolo 10 del nuovo decreto Ace (comprese le nuove esimenti riguardanti l'indagine dell'origine dei conferimenti ricevuti), tendenti ad evitare duplicazioni dell'agevolazione a fronte di un'unica immissione di liquidità.

Si evidenzia, infine, come l'introduzione dell'Ace nel calcolo del reddito delle branch esenti potrebbe costituire un argomento per sostenere l'applicazione dell'agevolazione alle branch estere non in regime di esenzione, anche in considerazione della sua recente estensione al computo del reddito delle società Cfc: reddito quest'ultimo da tassare in capo alla società italiana controllante in modo similare alla ordinaria tassazione del reddito delle stabili organizzazioni di società residenti.

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