Brexit, così varia l’autofattura per provvigioni e trasporti
Attenzione alle operazioni realizzate prima dell’uscita del Regno Unito dalla Ue. C’è il nodo dell’imponibilità Iva per alcune prestazioni di servizi
Gli effetti della Brexit continueranno a farsi sentire per diverso tempo ancora. Esauriti i movimenti per le vendite “a cavallo” (con trasporti iniziati nel 2020 e conclusi nel 2021), occorrerà prestare attenzione a quelle fattispecie che, in un modo o nell’altro, restano agganciate a operazioni realizzate prima dell’uscita del Regno Unito dall’Ue. È il caso di alcune prestazioni di servizi.
Vendite intermediate
Prendiamo le intermediazioni sulla vendita di beni. Nel caso di un agente inglese cui devono essere liquidate provvigioni e che invia “fattura” a fine gennaio 2021 per il pagamento di quanto dovuto dalla casa mandante nazionale, si dovrà verificare a quale tipo di operazioni si riferiscono le intermediazioni. Per esempio, se si tratta di provvigioni su vendite dell’ultimo trimestre 2020 (comprese quelle di beni il cui trasporto è iniziato in tale anno e si è concluso nel 2021), il committente residente emetterà sì autofattura, perché quello ricevuto dal prestatore Uk è il documento di un soggetto extra-Ue. Ma dovrà essere un’autofattura con Iva, in quanto l’intermediazione riguarda cessioni intracomunitarie.
Per quanto concerne il modello Intra dei servizi ricevuti, si ritiene che l’adempimento non sia dovuto in tutti i casi in cui, trattandosi di un rapporto contrattuale di tipo continuativo (circolare 16/E/2013), si possa sostenere che il corrispettivo è maturato nel 2021, magari decorsi i tempi contrattualmente previsti per la reciproca verifica del calcolo provvigionale. In tal caso, è possibile affermare che, essendo il servizio (di tipo generico ex articolo 7-ter, Dpr 633/72) “effettuato” in senso Iva nel 2021, questo non vada incluso nell’Intrastat.
Se le competenze dell’agente si riferiscono a vendite effettuate nel 2021, per esempio a gennaio (e rammentando che sono esportazioni anche quelle con partenza dei beni da uno Stato Ue diverso dall’Italia; circolare 37/E/2011), l’impresa nazionale dovrà invece emettere autofattura non imponibile ex articolo 9, n. 7, Dpr 633/72; ferma restando la necessità di provare l’uscita dei beni dall’Ue.
Il regime di non imponibilità dovrebbe applicarsi anche se, come talvolta accade, si esegue un pagamento a titolo di acconto su provvigioni per future esportazioni. E ciò nonostante il contrario (ma non condivisibile) orientamento dell’amministrazione finanziaria, la quale, con risoluzione 426768/1984, ha precisato che la non imponibilità è subordinata al fatto che i beni, al momento dell’effettuazione del servizio, abbiano già ricevuto la destinazione doganale prevista.
Altra questione è quella della gestione delle provvigioni quando, in ipotesi, l’agente Uk ha un’area di competenza che comprende anche le vendite di beni destinati a clienti dell’Irlanda del Nord (identificati con il codice XI in forza della direttiva 2020/1756) che continuano a essere intracomunitarie anche post-Brexit. Ipotizzando che si tratti di cessioni con partenza dei beni dall’Italia, occorrerà infatti distinguere il compenso provvigionale per le vendite verso l’Irlanda del Nord, che vanno autofatturate con Iva – essendo relative a cessioni che (in base all’accordo Regno Unito/Ue) restano intracomunitarie –, da quello sulle cessioni all’esportazione verso altre parti del territorio Uk, da autofatturare invece come non imponibili.
Prestazioni di trasporto
Simile è la disciplina delle prestazioni di trasporto. Pensiamo al caso di un autotrasportatore inglese che, nel 2021, addebiti a un’impresa italiana un servizio per un trasporto di beni Italia/Regno Unito iniziato e concluso nel 2020 (o, si ritiene, anche concluso nel 2021). Il committente nazionale emetterà autofattura con Iva, trattandosi di un trasporto che non è relativo a un’esportazione. Se invece la prestazione è relativa a un’esportazione eseguita (in senso doganale) nel 2021, opera il regime dell’articolo 9, n. 2, Dpr 633/72 e l’autofattura sarà non imponibile.
Diversamente da quanto indicato per le intermediazioni, la prassi ufficiale (fra le altre, risoluzione 392245/1983) ha ammesso (questa volta in modo condivisibile) che il regime di non imponibilità è applicabile anche se la connessione dei trasporti con la destinazione doganale dei beni è comprovabile solo a seguito dei riscontri eseguiti e, quindi, a posteriori.
Sarà non imponibile, infine, anche la prestazione di trasporto di beni importati da Uk nel 2021. Ma solo se il relativo corrispettivo è stato incluso nella base imponibile in dogana ex articolo 69, Dpr 633/72.