I temi di NT+Modulo 24

Iva, scelta tra identificazione diretta o rappresentante dopo Brexit

La risoluzione 7/E/2021 ha preso atto che l’accordo commerciale, concluso tra le due parti (Uk e Ue) il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021, contiene uno specifico protocollo sulla cooperazione amministrativa

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di Benedetto Santacroce

L’identificazione diretta ovvero la nomina di un rappresentante fiscale è lo strumento individuato dalla direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce) per i non residenti (i.e. non stabiliti) al fine di assolvere nei diversi Stati membri gli obblighi, ovvero di esercitare i diritti, derivanti dalla normativa unionale Iva. Questo strumento è di particolare interesse per i soggetti extraUe per poter operare nei diversi Stati membri e per ottenere, alle condizioni previste dalla legge, il rimborso dell’Iva pagata nelle vesti di operatori economici in uno Stato in cui, appunto, non sono né residenti né stabiliti.

Ciò detto, si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2020, gli operatori Uk potevano operare nei diversi Stati membri dell’Unione Europea attraverso entrambi gli strumenti (identificazione diretta/rappresentante fiscale) e così per gli operatori Ue nel Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021, essendo Uk divenuto un Paese terzo, ci si è interrogati se gli operatori di entrambe gli Stati potessero proseguire a svolgere nelle rispettive giurisdizioni la propria attività attraverso l’identificazione diretta in precedenza acquisita. Questa possibilità, fin da subito ammessa nel Regno Unito, è stata oggetto di diverse prese di posizione da parte degli Stati membri.

L’Italia in particolare, in un primo momento, aveva negato questa possibilità. Con una Faq pubblicata all’inizio di gennaio sul proprio sito web, l’agenzia delle Entrate richiedeva, in caso di identificazione diretta, la cancellazione della precedente posizione e la nomina di un rappresentante fiscale. Tale posizione, non coerente con gli accordi di cooperazione contenuti nell’accordo commerciale stipulato il 24 dicembre tra l’Unione e il Regno Unito, è stata superata con la risoluzione 7/E/2021

Con tale successivo intervento l’Agenzia, portando chiarezza sul tema, specifica che un soggetto non residente - Ue o extraUe – che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva può adempiere ai relativi obblighi ed esercitare i connessi diritti, in base al combinato disposto degli articoli 17 e 35-ter del Dpr 633/1972, o nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato ovvero identificandosi direttamente. In particolare, per i soggetti extra-Ue, che svolgono attività d'impresa, arte o professione in un Paese terzo, la possibilità di utilizzare l’identificazione diretta è condizionata al fatto che il Paese terzo di stabilimento abbia concluso con l’Ue un accordo che preveda l’obbligo di fornire, in modo reciproco, assistenza in materia di imposte indirette conforme a quanto stabilito dalle direttive 76/308/Cee e 77/799/Cee e dal regolamento 218/92/Ce.

Nel dettaglio, in riferimento al Regno Unito, l’Agenzia rileva che l’accordo commerciale, concluso tra le due parti (Uk e Ue) il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021, contiene uno specifico protocollo sulla cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode sul valore aggiunto e l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. 

Il protocollo prevede, in modo analogo a quanto disciplinato dagli accordi tra Stati membri, che Uk deve fornire le seguenti forme di assistenza: richiesta d’informazioni, richiesta di informazioni automatica, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.

Proprio l’esistenza di queste previsioni ha convinto l’Agenzia ad abilitare gli operatori Uk a scegliere tra identificazione diretta e rappresentanza. La posizione dell’agenzia delle Entrate è stata anticipata e seguita da varie voci della dottrina nazionali, sicché, a oggi, si considera definitivamente chiarito il punto, ammettendo agli operatori di entrambi gli Stati (Uk e It) di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti sia con l’identificazione diretta sia con la rappresentanza fiscale.

Solo per completezza si sottolinea che non bisogna confondere l’identificazione Iva con il codice Eori, il quale consente al soggetto non residente di operare in dogana. Sotto questo profilo si evidenzia che gli operatori Uk possono operare con il proprio codice identificativo in importazione, ma non possono, invece, utilizzarlo per realizzare le operazioni di esportazione. In effetti, non essendo stabiliti nelle due diverse giurisdizioni, il soggetto Uk (non stabilito in Ue) ovvero il soggetto Ue (non stabilito in Uk) non possono essere definiti esportatori, ai sensi del Codice doganale dell’Unione Europea (Cdu) e della legislazione Uk. Gli stessi soggetti, per poter esportare, devono nominare un rappresentante doganale stabilito che possa, assumendosi tutte le relative responsabilità doganali, effettuare l’esportazione in proprio nome e per conto del soggetto non stabilito.         

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24