Buoni spesa senza l’imposta sostitutiva del 20%
Semplificazioni fiscali in arrivo per le imprese che pongono in essere le iniziative promozionali relative ai «buoni spesa». Tali iniziative non rientrano nel campo delle operazioni a premio e, pertanto, le imprese promotrici non sono più tenute ad applicare l'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'articolo 19, comma 8, della legge 449/1997.
La nuova lettera c-bis dell'articolo 6 del Dpr 430/2001 stabilisce che non costituiscono concorsi e operazioni a premio «le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che li ha emessi o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta».
È quanto si evince dalla circolare del ministero dello Sviluppo economico del 20 novembre scorso (protocollo 0205930) in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma in commento avanzata dagli operatori del settore.
In primis, il Mise ha evidenziato che le manifestazioni a cui si applica la nuova disposizione sono solo le «operazioni a premio»: operazioni che prevedono offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di merci e ne offrono la documentazione, raccogliendo o consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi o altro, nonché offerte di un regalo consegnato a tutti coloro che acquistano un determinato prodotto o servizio. Di conseguenza, tale esclusione non interessa i «concorsi a premio», in cui l'attribuzione del premio dipende dalla sorte, dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti.
La novità si aggiunge all'esclusione già prevista dalla lettera c) dell'articolo 6 del Dpr 430/2001, secondo la quale non sono comprese nel novero delle operazioni a premio quelle relativi all'«offerta di premi costituiti da sconti sul prezzo di prodotti o servizi dello stesso genere o di genere diverso rispetto a quelli acquistati, ma a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare questi ultimi».
Quanto alle caratteristiche delle operazioni promozionali di cui alla menzionata lettera c-bis, il Mise chiarisce che con l'espressione «buoni» si devono intendere sia i «buoni acquisto» che i «buoni sconto», consistenti entrambi in titoli di legittimazione, indipendentemente dalla forma con cui viene veicolato il diritto corrispondente.
La promozione che dà diritto a tali buoni può essere indifferentemente riferita ad un unico prodotto o servizio o a più prodotti e servizi o all'intera spesa effettuabile nei punti vendita interessati, tra i quali sono da ricomprendere anche i siti internet utilizzati per acquisti on-line e attività di commercio elettronico.
L'iniziativa non costituisce un'operazione a premio a condizione che i premi siano utilizzati soltanto presso il punto vendita che li ha emessi oppure in quelli facenti parte della medesima ditta o aventi la stessa insegna del punto vendita del soggetto promotore. Come precisato dal Mise, la ratio di tale limitazione si deve rinvenire nella necessità che l'iniziativa promozionale sia circoscritta all'insieme delle imprese che l'hanno promossa o vi hanno aderito e che il buono non sia in ogni caso spendibile al di fuori dall'ambito della stessa iniziativa promozionale (in tal caso si tratterebbe di un premio in denaro, che è in assoluto vietato).
Continuano a non costituire operazioni a premio le iniziative promozionali consistenti nell'invio, a mezzo posta, di buoni sconto da utilizzare nei punti vendita dell'impresa promotrice ( risoluzione 114/E/1997 ).
La circolare del ministero dello Sviluppo economico