C’è tempo fino al 31 ottobre per la remissione in bonis
I contribuenti che, avendone i requisiti, vogliono fruire, in sede di dichiarazione dei redditi, di benefici di natura fiscale o accedere a regimi tributari opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altri adempimenti di natura formale non tempestivamente eseguiti, possono ricorrere, entro il prossimo 31 ottobre, all’istituto della remissione in bonis.
Tale istituto, disciplinato dall’articolo 2, Dl 16/2012, alla stregua del ravvedimento operoso consente al contribuente di correggere delle inadempienze di carattere formale purché:
• non sia arrecato danno all’erario, neanche in termini di pregiudizio dell’attività di accertamento;
• la violazione non sia stata ancora constatata, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
• vi sia il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla norma di riferimento per la quale si applica la remissione in bonis;
• l’adempimento si assolto entro il termine di presentazione ordinario della prima dichiarazione utile rispetto alla scadenza prevista per l’adempimento tempestivo;
• sia versata la sanzione minima di cui all’articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997, pari a 250 € .
In linea generale l’istituto in commento è applicabile alle ipotesi diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2, Dpr 442/1997, cioè ai casi in cui la mancata comunicazione o il mancato assolvimento di formalità non comportano la mera irregolarità ed irrogazione di una sanzione ma una vera e propria decadenza dal beneficio come nel caso di applicazione:
• del regime di tassazione per trasparenza fiscale;
• del consolidato fiscale;
• di disposizioni di favore per gli enti di tipo associativo;
• determinazione della base imponibile Irap secondo il principio di derivazione dal bilancio.
L’agenzia delle Entrate con le circolari 46/E/2012 ha individuato i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per versare la sanzione da remissione in bonis, vale a dire:
• 8114 – “Sanzione di cui all’ art. 11, c. 1 dlgs. n. 471/97 ai sensi dell’art. 2, c. 1 dl . n. 16 del 2/3/2012 - rimessione in bonis”, utilizzabile dalla generalità dei contribuenti per la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, anche a fronte di adempimenti di natura formale non tempestivamente eseguiti, laddove, tra l’altro, il contribuente versi una somma pari alla misura minima della sanzione di cui all’art. 1 co. 1 del DLgs. n. 471/97;
• 8115 – “Sanzione di cui all’art. 11, c. 1, del dlgs n. 471/97 dovuta ai sensi dell’art. 2, c. 2 del dl n. 16/2012- rimessione in bonis 5 per mille”, utilizzabile dagli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo possiedono i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
• 8116 – “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/97, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3bis - dl n. 16/2012”, da utilizzarsi nel caso si volesse correggere la mancata indicazione del cessionario e dell’importo delle eccedenze dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e/o eccedenze utilizzabili in compensazione tra società partecipanti alla tassazione di gruppo nel caso siano state omessi gli estremi del destinatario, l’indicazione della tipologia di tributo oggetto di cessione o l’importo dello stesso.
I primi due codici (8114 e 8115), a seguito dei chiarimenti forniti dalla circolare 42/E/2018 dovranno essere utilizzati nel modello F24 ELIDE compilando la sezione “Erario ed altro”, indicando nel campo:
• “tipo” la lettera “R”;
• “codice”: il codice tributo;
• “anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma «AAAA»)