Imposte

Calcolo del credito d’imposta R&S per esercizio a cavallo

di Michele Brusaterra


In caso di passaggio dall’esercizio coincidente con l’anno solare ad esercizio a cavallo, ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo devono essere sempre agevolabili sei periodi d’imposta.

L’agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017, è ritornata sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, fornendo ulteriori importanti delucidazioni.
Nel documento viene analizzata l’ipotesi in cui il soggetto, che intende fruire del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, modifichi, in corso d’anno, l’ambito temporale dell’esercizio sociale, non facendolo più coincidere con l’anno solare.

Il caso prospettato nella risoluzione, e che è necessario indicare per la corretta comprensione della soluzione fornita dall’agenzia delle Entrate, è quello di una società che nel corso del 2015 abbia modificato l’esercizio, partito regolarmente dall’1 gennaio 2015, facendolo però terminare al 31 agosto del medesimo anno. Da quel momento in poi tutti i successivi esercizi avranno durata dal primo settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

A questo punto, l’Amministrazione finanziaria fa presente che il periodo temporale che va dal primo gennaio 2015 al 31 agosto 2015 rappresenta, anche ai fini dell’agevolazione in commento, un esercizio indipendente ancorché di durata inferiore ai dodici mesi. Per quanto concerne la media dei tre esercizi pregressi, necessaria al fine di determinare correttamente l’agevolazione, si devono comunque prendere gli esercizi 2012, 2013 e 2014, ma la media stessa va poi ragguagliata agli otto mesi di durata del periodo d’imposta 1 gennaio -31 agosto 2015.

Dovrà essere presentata, afferma sempre la risoluzione, una dichiarazione integrativa qualora il contribuente, nella determinazione del credito d’imposta, abbia considerato, ad esempio, come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra l’1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016 e come triennio di riferimento i medesimi periodi, ossia 1 settembre -31 agosto, degli anni 2012, 2013 e 2014. In questo modo l’annualità persa, che è quella che va dall’1 gennaio al 31 agosto 2015, può essere recuperata attraverso la dichiarazione integrativa.

Per quanto riguarda il periodo finale di applicazione del credito d’imposta (oggi fissato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) - sempre nell’ipotesi di esercizio non coincidente con l’anno solare che, mantenendo l’esempio, va dall’1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo, malgrado da una interpretazione letterale della norma sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, l’ultimo periodo agevolabile risulterebbe essere quello che va dall’1 settembre 2020 fino al 31 agosto 2021, in quanto è in corso alla data indicata - l’Agenzia afferma che, per un principio di equità per le imprese con l’esercizio coincidente con l’anno solare che possono beneficiare dell’agevolazione per sei periodo d’imposta (2015 -2020), visto che nel caso di "spezzettamento" di un esercizio per cambio della durata dello stesso, dall’anno a cavallo d’anno, i periodi di durata dell’agevolazione diventerebbero sette, il credito d’imposta va comunque fruito fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, sempre restando fermi sull’esempio, l’ultimo periodo in cui potrà essere fruita l’agevolazione sarà quello che va dall’1 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Anche in questo caso la media su cui fare il confronto andrà rapportata ai quattro mesi di durata del periodo d’imposta agevolato.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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